Le recenti indicazioni del Ministero dell’Interno sul funzionamento del consiglio comunale

La gestione dei lavori del consiglio, ma anche il rispetto delle prerogative dei consiglieri finalizzate al corretto esercizio del munus pubblico, costituiscono aspetti centrali per garantire il corretto funzionamento della democrazia locale

24 Aprile 2024
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di AMEDEO SCARSELLA

Di grande utilità si presentano per gli operatori degli Enti locali i pareri forniti dal Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), che molto spesso viene sollecitato sulla corretta applicazione delle disposizioni relative al funzionamento degli organi collegiali, in particolare sul funzionamento del consiglio comunale. Per chi ha esperienza professionale all’interno degli Enti locali è cosa abbastanza nota che molte tensioni istituzionali nell’ordinamento locale scaturiscono dal confronto, a volte acceso, tra maggioranza e minoranza, la cui sede naturale è rappresentata dalle sedute di consiglio comunale. La gestione dei lavori del consiglio, ma anche il rispetto delle prerogative dei consiglieri finalizzate al corretto esercizio del munus pubblico, costituiscono aspetti centrali per garantire il corretto funzionamento della democrazia locale.

In altra sede (si veda A. Scarsella, Le prerogative dei consiglieri comunali, in Comuni d’Italia n. 6-7/2023) si è avuto modo di evidenziare che il consigliere comunale nello svolgimento del proprio mandato compie una serie di atti ed attività sia al di fuori delle sedute dell’organo collegiale sia nel corso delle stesse, che attribuiscono contenuto e sostanza all’incarico attribuito dal corpo elettorale e che sono generalmente definite prerogative.

Volendo procedere ad una schematizzazione delle prerogative del consigliere, potremmo tentare di effettuare la seguente differenziazione:

  • strumentali allo svolgimento delle proprie funzioni, ricomprendendo in tale ambito sia le istanze di accesso relative ad atti ed informazioni utili all’esercizio del mandato, sia quelle connesse con le regole sulla convocazione delle sedute e sul deposito degli atti;
  • propositive rispetto ai lavori del consiglio comunale, riconducendo a tale categoria la richiesta di convocazione del consiglio, le proposte di deliberazione e il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e altri atti di sindacato ispettivo;
  • funzionali alla formazione della volontà dell’organo collegiale, ricomprendendo in tale categoria tutte le prerogative del consigliere connesse con l’esame di una proposta di deliberazione, inserendo in tale gruppo la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, la possibilità di presentare emendamenti, gli interventi nel corso della seduta e l’espressione del proprio voto.

Le soluzioni esposte nei pareri del Ministero dell’Interno tengono ovviamente conto del fatto che la disciplina di dettaglio applicabile in ciascun ente è indicata nel regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale. L’art. 38 del TUEL prevede, infatti, che il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sia disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento consiliare è atto fondamentale per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al funzionamento del consiglio.

Nonostante tale precisazione i pareri del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali costituiscono un’ottima guida per gli amministratori locali, per i segretari comunali e per tutti gli operatori degli Enti locali, posto che partendo da casi specifici e da disposizioni regolamentari locali, fissano principi di indubbia utilità nell’attività quotidiana di gestione delle prerogative dei consiglieri e di funzionamento degli organi collegiali. Si è avuto modo di evidenziare (si veda l’articolo I limiti all’autonomia regolamentare dei consigli comunali derivanti dai principi generali) che nonostante le scarne norme previste dal legislatore, i regolamenti locali debbono comunque attenersi, nell’introdurre le regole per il funzionamento degli organi collegiali, anche ai principi generali che riguardano tali organi, elaborati dalla giurisprudenza, che ne fa costante applicazione. Si può affermare che quei principi costituiscono il nucleo minimo di regole che debbono essere rispettate perché una seduta di un organo collegiale possa dirsi correttamente svolta. Nell’ambito dei principi generali e in applicazione degli stessi, assumono rilievo le norme regolamentari che possono introdurre disposizioni di dettaglio relative a ciascuna fase del procedimento di formazione della volontà dell’organo collegiale. Per la ricostruzione di tali principi generali un significativo contributo è fornito anche dai pareri ministeriali citati.

Nella presente Newsletter saranno illustrate le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con recenti pareri riguardanti da una parte i gruppi consiliari e dall’altra temi specifici sul funzionamento del consiglio comunale (possibilità di non trattare un punto iscritto all’ordine del giorno e deposito degli atti).

 

Redazione

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