Le progressioni verticali in deroga: cosa fare?

Un focus più strettamente operativo sul tema: i suggerimenti per gli operatori degli Enti locali

3 Maggio 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

In questo numero della Newsletter intendo affrontare il tema delle progressioni verticali “in deroga” previste dall’art. 13, comma 6, del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali. Nella Newsletter d’Autore del 28 settembre 2022, quando ancora si commentava la Preintesa, ho effettuato un approfondimento sulle progressioni tra aree (con un podcast e delle FAQ). Riprendo il tema, soprattutto con riferimento alle progressioni tra aree da effettuarsi nel periodo transitorio (cd. progressioni in deroga) previste dall’art. 13 comma 6 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022 del Comparto Funzioni Locali.

Il tema che ha dato sin da subito problemi interpretativi è il seguente: le progressioni in deroga, anche se finanziate con l’utilizzo delle risorse indicate nel contratto, debbono essere previste nell’atto di programmazione del fabbisogno (ora inserito nel Piao) garantendo un numero di assunzioni dall’esterno almeno del 50% dei posti che si intendono complessivamente coprire? La regola costituzionale che impone che almeno il 50% dei posti che si intendono coprire sia riservata all’accesso dall’esterno si applica anche alle progressioni in deroga?

Dal punto di vista più squisitamente tecnico affronterò il tema nell’apposito articolo Progressioni verticali in deroga: l’ARAN fornisce la sua interpretazione e la Corte dei conti non la smentisce, dando atto che l’ARAN ha fornito, con gli orientamenti applicativi (i cui contenuti sono stati condivisi con Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell’Economia e delle Finanze), una risposta chiara ai dubbi insorti negli operatori: per le progressioni verticali in deroga non occorre garantire il 50% dei posti all’accesso dall’esterno.

In questo editoriale però mi preme evidenziare alcuni aspetti, meno tecnici e più squisitamente pratici, perché ho la sensazione che siamo in troppi ad essere affezionati alle nostre posizioni, espresse nell’immediatezza della stipula del contratto, in una situazione in cui qualche perplessità c’era ed una giusta prudenza era richiesta.

Oggi chi deve assumere decisioni nella Pubblica Amministrazione locale ha dal punto di vista istituzionale tutte le garanzie necessarie per operare.

Invece, in alcuni casi si chiedono ulteriori pareri. È quanto ci ha fatto apprendere la Corte dei conti, sez. di controllo della Sicilia, che ha ricevuto una richiesta di parere sul punto, con allegato il parere ARAN (delibera n. 133/2023). La Sezione siciliana della Corte dei conti, dopo aver dichiarato la richiesta inammissibile, ha anche rilevato, mi permetto di parafrasare: lo chiedete a me, che non ho competenza, tra l’altro allegandomi il parere espresso dall’organo competente per legge a farlo?

Altri, pur di mantenere le posizioni assunte nel momento in cui in effetti i dubbi erano giustificati, contestano addirittura la competenza dell’ARAN a fornire pareri sul CCNL. Sul punto mi avvalgo ancora della considerazioni della Corte dei conti, sez. di controllo della Sicilia, “l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 assegna all’A.R.A.N., nella qualità di legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni, compiti di assistenza delle amministrazioni pubbliche “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi” a livello nazionale (come ricordato anche dalla giurisprudenza contabile della Sezione delle Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2019/QMIG), si è argomentato circa l’esistenza di competenze specifiche da parte di tale organo sulla materia in esame, affermando l’impossibilità di stimolare l’espressione di un parere sugli orientamenti espressi dall’A.R.A.N. (deliberazione n. 132/2020/PAR; deliberazione n. 38/2020/PAR)”.

Che fare quindi?

Personalmente credo che allo stato non possano più accamparsi dubbi fondati su come operare nelle amministrazioni locali. Lo dico pur non nascondendo che la soluzione interpretativa proposta, senza una formale presa di posizione da parte di ARAN, io nel mio ente non l’avrei sostenuta e di conseguenza non l’avrei perseguita. Allo stato ritengo che i dubbi personali, nel momento in cui si svolge un ruolo pubblico, debbano da tutti essere messi da parte.

Quante volte ci siamo lamentati della non chiarezza delle norme e del fatto che ogni intervento per chiarire i dubbi, effettuato dalla svariate autorità, andasse in direzioni contrastanti?

Oggi abbiamo la situazione opposta: un parere ARAN, condiviso con Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell’economia e delle finanze, che fornisce una risposta chiara e netta. Questa risposta conferma gli indirizzi forniti da ANCI e le posizioni delle organizzazioni sindacali. La Corte dei conti, seppure una sezione regionale, ha chiarito che la Corte non ha competenza per dare pareri sul tema e ha aggiunto che il soggetto competente a fornire i pareri è l’ARAN.

A questo punto che rischio può corrersi ragionevolmente a programmare le progressioni in deroga per il personale dipendente, utilizzando le risorse dello 0,55% del monte salari 2018, senza prevedere alcun accesso dall’esterno?

Va detto chiaramente, nessun rischio.

Responsabilità di natura erariale sono assolutamente non ipotizzabili a fronte dell’orientamento ARAN, condiviso con Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Qualcuno potrebbe impugnare il Piao perché non prevede l’adeguato accesso dall’esterno? Questa eventualità mi sembra altrettanto difficilmente ipotizzabile. Si può pensare ad un cittadino, sicuramente non un dipendente che non risultasse beneficiario delle progressioni, in quanto quest’ultimo non avrebbe alcun interesse giuridicamente tutelato. Io però ho difficoltà ad immaginare anche un interesse di un soggetto esterno alla PA (potrebbe lamentare il mancato espletamento di un concorso a cui potrebbe partecipare?), posto che si tratta di una disposizione contrattuale e che la spesa per far fronte a tali progressioni, essendo limitata alla differenza tra il trattamento dell’area di provenienza e quella di destinazione, non potrebbe garantire alcun accesso dall’esterno (considerato che dall’esterno l’assunzione andrebbe finanziata interamente).

Ecco, sulle progressioni verticali in deroga credo sia giunto il momento della tregua. A prescindere dalle posizioni di partenza il quadro ormai è chiaro. A noi il compito di evitare che necessariamente si creino incertezze.

Compongono questa Newsletter anche delle FAQ, con l’obiettivo di agevolare l’approfondimento sull’istituto.

Il nuovo CCNL Funzioni locali

Il 16 novembre 2022 l’Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali. Molte e rilevanti le novità di cui l’opera presenta il puntuale commento. Tra queste, in particolare: la revisione del sistema di classificazione del personale; la rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza; l’introduzione di un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali, prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico; l’introduzione di una soluzione classificatoria per il personale della sezione educativa e scolastica e di ulteriori specifiche per la sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità; l’istituzione di una nuova sezione per le professioni ordinistiche; la revisione del sistema delle relazioni sindacali nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi; la modifica di alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti; l’introduzione di una disciplina più equa per quanto concerne il giorno festivo infrasettimanale per il personale turnista. Infine, si commenta la nuova disciplina del lavoro a distanza, nelle due tipologie di lavoro agile – previsto dalla legge 81/2017 – e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro. A cura di:Pasquale MoneaSegretario Città metropolitana di Firenze.Giampiero PizziconiMagistrato della Corte dei Conti.Coordinamento editoriale: Massimo CristalloFunzionario, responsabile di posizione organizzativa.Contributi di:Oriana Avallone, Enrica Cataldo, Massimo Cristallo, Giuseppe Fiorillo, Vincenzo Giannotti, Clemente Lombardi, Silvana Mele, Pasquale Monea, Marco Mordenti, Vincenzo Palomba, Giampiero Pizziconi, Matteo Pressi, Paola Sabella, Amedeo Scarsella

A cura di Pasquale Monea e Giampiero Pizziconi | 2023 Maggioli Editore

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