Ogni pubblica amministrazione ha l’obbligo di mettere a disposizione dei cittadini, sul proprio sito internet istituzionale, un indirizzo di posta elettronica certificata, così come prevede l’articolo 11 del dlgs n.150/2009, quale strumento per rendere effettivi i principi di trasparenza nella stessa p.a. La mancata attuazione del diritto di comunicare telematicamente tramite Pec, determina pertanto un disservizio, in quanto costringe gli interessarsi a recarsi personalmente presso gli uffici ovvero ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni. È quanto ha messo nero su bianco il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, nel testo della sentenza n. 478 dello scorso 23 settembre, con la quale ha intimato alla regione Basilicata di voler provvedere entro sessanta giorni e utilizzando le risorse umane e strumentali in suo possesso, a porre in essere gli adempimenti necessari affinché sul proprio sito istituzionale sia attivata una valida casella di posta elettronica certificata. Con l’aggiunta di provvedere al pagamento di 5.000 euro a favore dell’Associazione «Agorà digitale», promotrice del ricorso. Il casus belli nasce da un ricorso promosso dalla predetta associazione (assieme ai radicali), nel quale ci si doleva che il sito internet della regione Basilicata non fosse attrezzato con una casella di posta elettronica certificata, così come prevedono sia il codice dell’amministrazione digitale (il dlgs n. 82/2005) che il dlgs n. 150 del 2009. Il collegio ha rilevato che al citato dlgs n. 82/2005 pone in diretta correlazione l’obbligo della p.a. di comunicare in via digitale con il riconoscimento agli utenti del diritto di «richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la p.a.». Tra le modalità di comunicazione si prevede espressamente l’utilizzo, da parte della p.a., della posta elettronica certificata, strumento utile alla trasmissione telematica di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna. Il collegio ha sgomberato, altresì, ogni possibile dubbio circa l’applicabilità di tale obbligo anche alle regioni, rilevando come gli artt.11 e 16 del dlgs n. 150/2009 trovano immediata applicazione anche negli ordinamenti regionali, imponendo la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e, quindi, anche degli indirizzi di Pec fruibili dagli utenti. Mancando tale strumento, ha sottolineato il collegio, si nega il diritto agli utenti di comunicare elettronicamente con la regione, creando così un disservizio, in quanto si costringe gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici, ovvero ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni. Ne consegue che la regione è tenuta a consentire agli utenti di poter interloquire tramite Pec e a rendere visibile nella home page del sito, l’elenco degli indirizzi Pec, così come altresì previsto dalle linee guida per i siti web della p.a., messe a punto dal ministro Renato Brunetta.
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