In primo luogo, si prevede che “Gli Enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno a cui è riferita la valutazione” (art. 61, comma 2).
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della l. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall‘art. 3, comma 2, del d.l. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (art. 61, comma 3).
Indennità di risultato negli Enti privi di dirigenti
La percentuale del 10% può essere elevata dagli Enti privi di dirigenti fino al 15%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, per il periodo in cui si verifichino le situazioni descritte o si attribuiscano i seguenti gli incarichi:
- segretari a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell’Ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all’ordinamento di ciascun ente (art. 61, comma 2 bis, lett. b);
- segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di Comuni (art. 61, comma 2 bis, lett. c);
- enti interessati da situazioni di calamità naturale (art. 61, comma 2 bis, lett. d).
Indennità di risultato negli Enti con dirigenti
La percentuale del 10% può essere elevata in ogni caso dagli Enti con dirigenti fino al 15% fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Non si richiede per tali tipi di enti la ricorrenza di situazioni o incarichi particolari (art. 61, comma 2 bis, lett. a).
Tali limiti di cui possono essere superati negli Enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l’esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell’Ente (art. 61, comma 2 bis). Nella dizione “Enti metropolitani” sono comprese le seguenti tipologie: Città metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di Città metropolitane (art. 60, comma 1).
Inoltre, in tutti gli Enti con dirigenti, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun Ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale – da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico – stabilita presso l’Ente dalla contrattazione integrativa della dirigenza (art. 64, comma 1).
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