Le novità in materia di indennità di posizione dei segretari nell’Ipotesi di CCNL Dirigenti Funzioni Locali 2019-2021

Il primo focus del nostro esperto Amedeo Scarsella

19 Dicembre 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

Una delle novità più rilevanti dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021, sottoscritta in data 11 dicembre 2023, relativamente alla retribuzione di segretari riguarda l’indennità di posizione che non è più stabilita in maniera fissa, con possibilità di maggiorazione entro una percentuale non superiore al 50% in presenza di condizioni soggettive o oggettive particolari (descritte nel CCNI del 22 dicembre 2003), ma stabilita in una misura minima e massima prevista nel contratto nazionale. Si tratta di un effetto della scelta di superare la contrattazione integrativa di livello nazionale, riconducendo l’intera regolazione di livello negoziale al CCNL di Area (si veda l’articolo L’ipotesi di CCNL dell’Area Funzioni Locali: le novità per i segretari).

Così l’Ipotesi di contratto, dopo aver rideterminato i valori annui complessivi dell’indennità di posizione nell’art. 58, con le decorrenze ivi indicate, assegna agli enti un termine per adeguare i propri ordinamenti alla nuova disciplina di determinare l’indennità di posizione secondo le nuove regole che prevedono un limite minimo e massimo dei valori delle indennità di posizione (entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL – art. 60, comma 7). Nel periodo transitorio, prima dell’adeguamento da parte dei singoli enti, continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate, superate tale periodo.

Le nuove misure per tipologie di enti sono indicate all’art. 60 comma 1 e di seguito riportate:

FASCIA A

a) Enti metropolitani                                                                                                                  da 43.054,00       a           486,96

b) Enti oltre 250mila abitanti, in Comuni capoluogo Provincia e amministrazione provinciali  da 35.590,99       a           665,99

c) Enti fino a 250mila abitanti                                                                                                   da 23.518,00       a           912,97

FASCIA B

a) Enti superiori a 10mila abitanti e fino a 65mila abitanti                                                       da 16.806,00       a           102,22

b) Enti tra 3mila e 10mila abitanti                                                                                            da 8.646,00         a           068,80

FASCIA C

a) Enti fino a 3mila abitanti                                                                                                      da 8.140,00        a            928,87

Entro i valori di cui all’art. 60 comma 1, gli Enti determinano, previo confronto ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

  1. a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all’art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020 in relazione al contesto organizzativo;
  2. b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  3. c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all’ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

I valori massimi di cui all’art. 60, comma 1, possono essere incrementati in misura non superiore al 15%, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, nei seguenti casi:

  • nei Comuni capoluogo, nelle Province e nelle Città metropolitane (comma 3);
  • per la durata degli incarichi ai segretari di un comune aderente ad una Unione, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all’Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore (comma 4). Per i segretari incaricati nelle Unioni di comuni tale incentivazione si aggiunge a quella prevista dall’art. 62, comma 2 bis, lett. c) in tema di indennità di risultato (sul punto si veda l’articolo Le novità in materia di indennità di risultato dei segretari nell’Ipotesi di CCNL per il triennio 2019-2021).

Il comma 5, dell’art. 60, conferma in ordine al cosiddetto galleggiamento che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”. Il comma 7 è destinato ad eliminare, a far data dal 31.12.2021, la norma dell’ultimo CCNL che prevede la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, di euro 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e di euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

Infine, al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità, l’importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall’art. 60, comma 1. Della predetta misura si tiene conto anche ai fini dell’applicazione dell’art. 16-ter, comma 13, ultimo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dell’art. 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001. Quanto previsto dai precedenti due periodi non si applica ai segretari collocati in disponibilità cui venga attribuito, un incarico di reggenza o supplenza per un periodo non inferiore a 30 gg. In tale ultimo caso l’ente utilizzatore, con oneri a proprio carico, determina, previa graduazione della posizione, l’ulteriore quota di retribuzione di posizione in applicazione del comma 2 (art. 60, comma 6).

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