A fronte della scadenza prevista dalla legge delega della Riforma Madia, pubblichiamo la versione aggiornata delle modifiche apportate dal Governo al Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI) nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio scorso.
Rispetto alla versione del 15 febbraio 2017, ossia quella discussa dal Ministro Madia con i sindacati, e quella approvata dal Consiglio dei Ministri (disponibile alla data del 22 febbraio 2017), ci sono alcune rilevanti modifiche che possono essere così riassunte:
– i singoli articoli del d.lgs. 165/2001 modificati;
– disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
– nuove disposizioni in merito alla costituzione del fondo del salario accessorio a partire dal 1/1/2017.
Prima di esaminare la parte rilevante riguardante i nuovi limiti previsti per il salario accessorio definiti per gli Enti locali dalle nuove disposizioni approvate dal Governo, si evidenzia come il Governo abbia direttamente o indirettamente recepito il recente orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 24 gennaio 2017 n. 6) la quale aveva avuto modo di precisare come, la cessazione degli effetti della norma (art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016 impone un limite al trattamento accessorio del personale), potesse discendere solo dalla volontà espressa del legislatore che allo stato attuale non risultava intervenuta, né mediante un’espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l’introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia. Pertanto, lo schema del decreto legislativo approvato dal Governo prevede all’art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) come “A decorrere dalla predetta data (ndr 1/1/2017) l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.
CONSULTA L’ARTICOLO COMPLETO COMPRENSIVO DI TABELLA COMPARATIVA.
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