Le «finestre» allungano l’attesa

Le altre misure. Donne, decorrenze e Tfr dei pubblici

Il Sole 24 Ore
19 Luglio 2010
Modifica zoom
100%

Il maxiemendamento approvato, con voto di fiducia, al Senato, oltre a introdurre alcune novità, conferma molte delle misure previdenziali già previste 12 della manovra. Tra le novità, oltre al meccanismo per l’incremento dei requisiti di pensionamento in relazione all’aumento vita media, c’è l’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia delle dipendenti pubbliche, le quali dal 1° gennaio 2012 – potranno accedere al trattamento solo al compimento dei 65 anni di età (oppure l’età più elevata prevista da specifici ordinamenti). Va aggiunto che le lavoratrici del settore pubblico che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti a tale data per il diritto alla pensione di vecchiaia e quelle che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2011 i relativi requisiti ottengono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa vigente chiedendo all’ente previdenziale di appartenenza la certificazione di questo diritto. Le finestre. Per coloro che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2011 scatta la finestra mobile e personalizzata. Per la determinazione della finestra entra in gioco la data di maturazione dei requisiti. Da tale data, quindi, per i lavoratori dipendenti la finestra si ” aprirà” al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requi-siti, mentre gli autonomi(coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti e iscritti alla gestione separata Inps) dovranno attendere il 19° mese successivo. Queste stesse regole si applicano anche nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia anteriormente al 1° gennaio 2011. Va detto che una volta aperta la finestra, si può ottenere la pensione ogni mese successivo a tale apertura. Si continuano, invece, ad applicare le vecchie finestre nei seguenti casi: maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010; personale della scuola (1° settembre di ciascun anno); lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; lavoratori in mobilità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (entro il limite di 10mila unità). Sono anche salvi dalle nuove finestre i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento dell’attività per raggiungimento del limite di età. Trattamenti di fine rapporto . Il trattamento di fine servizio (buonuscita, indennità premio di fine servizio, Tfr) del dipendenti pubblici sarà liquidato a rate, con decorrenza 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge). In particolare, l’importo verrà corrisposto: in un’unica soluzione, secondo la scadenza attualmente in vigore, quando l’ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, risulta pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali se l’ammontare complessivo supera 90.000 euro ma è inferiore a 150.000 (con prima rata pari a 90.000 euro e seconda,entro dopo dodici mesi dall’erogazione del primo importo, pari al residuo); in tre rate annuali, se la prestazione è pari o superiore a 150.000 euro (prima rata di 90.000 euro, seconda di 60.000 euro e terza pari al residuo). Per non cadere nella rete della rateizzazione del Tfr si deve verificare una delle seguenti situazioni: collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 30 novembre 2010; domanda di cessazione dall’impiego presentata e accolta entro il 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Si prevede, inoltre, che l’accoglimento ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa. La manovra stabilisce, inoltre, che con effetto delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011al trattamento di fine rapporto (comunque denominato) dei dipendenti pubblici si applica il criterio di calcolo del Tfr previsto dall’articolo 2120 del codice civile per i dipendenti privati (e per alcune categorie di pubblici).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento