Le competenze dell’ANAC relative al ciclo della performance sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica

21 Agosto 2014
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Con l’entrata in vigore della legge 11.8.2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23.6.2014, n. 90, le competenza dell’ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14  del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica. È quanto si legge in una nota di ieri diramata dal Dipartimento stesso.

In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 10,  articolo 19 del d.l. 90/2014, mantengono la loro validità: le indicazioni operative già espresse attraverso le relative delibere dalla CIVIT [1]; il calendario delle attività  che le amministrazioni devono porre in essere in relazione al ciclo della performance (per Ministeri ed Enti Pubblici Nazionali http://www.anticorruzione.it/?page_id=7889); gli obblighi relativi allo svolgimento delle indagini sul benessere organizzativo; gli adempimenti spettanti agli OIV, nonché gli impegni derivati dagli accordi istituzionali già stipulati.

Per tutte le amministrazioni restano ferme le modalità di pubblicazione della documentazione già previste, attraverso l’aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente”  dei rispettivi siti. Per i Ministeri, gli Enti Pubblici Nazionali, le Università e tutte le amministrazioni già accreditate, la trasmissione della documentazione  continua ad avvenire attraverso l’aggiornamento del “Portale della Trasparenza“.

In attesa della suddetta revisione della normativa, le richieste di parere relative alla nomina dei componenti degli OIV, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere inoltrate alla casella di posta performance@funzionepubblica.it e saranno valutate alla luce della disciplina contenuta nelle delibere e negli orientamenti già espressi da ANAC.

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[1] Delibere 89/2010, 104/2010, 112/2010, 114/2010, 1/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 6/2013, 12/2013, 23/2013, 77/2013.

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