L’avviso può essere annullato e sostituito

Cassazione – Autotutela pro-fisco

Il Sole 24 Ore
24 Febbraio 2011
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Nel caso in cui l’ufficio si accorga di avere notificato un atto viziato, può validamente annullarlo in via di autotutela, chiedendone la cessata materia del contendere in giudizio, ed emetterne uno nuovo. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con la sentenza 4372, depositata ieri. Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale era stata imputata una rendita catastale per un fabbricato. Nel ricorso si contestava, tra l’altro, la nullità dell’atto perché sprovvisto di tutte le aliquote applicate per la determinazione dell’Irpef. In seguito al ricorso, l’ufficio ha annullato in via di autotutela l’atto, chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, e ha notificato un nuovo accertamento, questa volta con l’indicazione delle aliquote applicate. Il contribuente ha proposto opposizione anche contro questo secondo avviso, lamentando questa volta la mancanza del presupposto, costituito dalla sopraggiunta conoscenza di altri elementi, da parte dell’amministrazione, per integrare o modificare il precedente atto a norma dell’articolo 43 del Dpr 600/73. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato anche questo secondo ricorso poiché si trattava di un atto in sostituzione (e non integrativo) del precedente avviso, in relazione al quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere. Anche la Commissione tributaria regionale ha confermato questa sentenza sostenendo, inoltre, che l’ufficio aveva il potere, esercitando la facoltà dell’autotutela, di emettere un nuovo atto in sostituzione di quello affetto da nullità. Contro questa decisione il contribuente ha infine proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, la mancanza dei presupposti per integrare o modificare il precedente atto. La Cassazione ha rigettato questo motivo. I giudici di legittimità, innanzitutto, hanno sottolineato la differenza tra accertamento integrativo e sostituivo. L’integrativo ha per presupposto un atto (il primo accertamento) che continua a esistere e non viene sostituito dal nuovo accertamento, il quale, basato sulla conoscenza di nuovi elementi da parte dell’amministrazione, integra e modifica l’oggetto e il contenuto del primo atto. Ciascuno di essi, peraltro, conserva la propria autonoma esistenza ed efficacia, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di impugnazione. L’atto di autotutela, al contrario, assume a oggetto un precedente atto di accertamento illegittimo, al quale si sostituisce con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell’atto (destinatari, oggetto e contenuto) e può condurre all’eliminazione del precedente e alla sua contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato. Nel caso esaminato è stato possibile per l’amministrazione emettere un avviso di accertamento sostitutivo in quanto la sentenza di cessata materia del contendere dell’atto annullato non aveva efficacia di giudicato sulla pretesa e, inoltre, non era ancora spirato il termine decadenziale per la notifica del secondo accertamento. La presa di posizione della Cassazione conferisce un evidente vantaggio all’ufficio nei rapporti con il contribuente in quanto ritiene che l’annullamento dell’atto sbagliato mediante autotutela e l’emissione di un altro corretto (proprio sulla base delle doglianze del contribuente) sia legittimo. Ne consegue che l’amministrazione, se nei termini, potrebbe continuare a emettere innumerevoli accertamenti corretti, che ogni volta tengono conto dei motivi di ricorso del contribuente.

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