La vicenda
L’autore di un esposto al comune – affinché questo avviasse un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile del proprio Ufficio tecnico, per accertare eventuali responsabilità dello stesso in relazione al procedimento edilizio inerente la proprietà del ricorrente – chiede di poter accedere agli atti del procedimento disciplinare, ottenendo, però, solo l’informazione dell’avvenuta conclusione del procedimento stesso: il richiesto accesso agli atti, invece, è stato integralmente negato. L’autore dell’esposto ritiene che il comune sia incorso in una violazione e falsa applicazione della normativa che regola l’accesso agli atti, laddove ha escluso la sussistenza di un interesse concreto del richiedente e, dunque, una posizione qualificata dello stesso, anche in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare non avrebbe la funzione di tutelare situazioni soggettive di terzi.
La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1299 del 2015, accoglie il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego di accesso agli atti opposto dal comune all’autore dell’esposto. Premesso che l’effettiva essenza della controversia risiede nell’accertamento della sussistenza di una situazione giuridica differenziata, legittimante la pretesa ad avere accesso agli atti ad un procedimento particolare quale quello disciplinare, in relazione al quale non si individua un controinteressato e l’interesse del terzo che l’ha attivato non può definirsi come “diretto”, ciò non esclude a priori, secondo il TAR, che tale interesse sia, comunque, concreto ed attuale, quantomeno con riferimento alla conoscenza del provvedimento conclusivo del procedimento. In effetti, da tempo la giurisprudenza ha sganciato la fondatezza della pretesa all’accesso dalla sussistenza di un preciso interesse legittimo o diritto soggettivo da tutelare (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 158/2014) e dalla concreta possibilità dell’utilizzazione del provvedimento cui si chiede l’accesso in giudizio (TAR Calabria, Catanzaro, n. 44/2014) ovvero dalla fondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio principale. Nel contempo, l’orientamento giurisprudenziale è andato modificandosi proprio con riferimento alla possibilità di pretendere l’accesso agli atti da parte di colui che abbia presentato un esposto, superando le pronunce incentrate sulla necessità della dimostrazione della natura strumentale dei documenti richiesti rispetto alla tutela di posizioni giuridiche soggettive proprie del richiedente l’accesso stesso. In particolare, con sentenza n. 7 del 2006, l’adunanza plenaria ha affermato di condividere “l’assunto della Sezione remittente, secondo cui la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento