La centralità della formazione nell’ambito delle procedure volte a prevenire la corruzione e l’illegalità nella Pubblica amministrazione consente agli enti di derogare dal vincolo di spesa ordinariamente previsti. Si trattava di capire se, anche in tema di anticorruzione, si dovesse applicare l’articolo 6, comma 13, del Dl. 78/2010, per il quale il budget destinato annualmente alla formazione non può superare il 50% della spesa 2009. Sul punto, gli orientamenti delle Corte dei Conti regionali ritenevano la norma immediatamente applicabile a meno che si trattasse di un’attività formativa richiesta ex lege e, quindi, avulsa dal potere discrezionale dell’ente (Friuli Venezia Giulia, delibera n. 106/2012, e Lombardia, delibera n. 116/2011). Riprendendo queste posizioni, la sezione dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 276/2013, ricostruisce il contesto nel quale si inserisce la disciplina anticorruzione.
Gli adempimenti in materia prevedono numerosi momenti formativi. Un primo obbligo è stabilito in capo al responsabile dell’anticorruzione nella predisposizione del piano triennale. È previsto, infatti, che, entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori a più alto rischio. Inoltre devono essere identificati programmi rivolti a tutti i dipendenti sui temi dell’etica e della legalità. Il doppio livello di intervento è confermato nel piano nazionale. Infine, anche per quanto riguarda il codice di comportamento, le Pa sono obbligate a organizzare percorsi formativi volti alla conoscenza e alla corretta applicazione.
Ritornando al piano nazionale, quel documento evidenzia come il coinvolgimento di tutta la struttura rappresenta un elemento imprescindibile per ridurre il rischio che l’illecito sia commesso inconsapevolmente e per precostituire le basi necessarie all’attuazione di un secondo pilastro della norma, vale a dire la rotazione del personale.
Il quadro delineato non può che portare alla conclusione della obbligatorietà della formazione in tema di anticorruzione. Obbligatorietà che non solo trova conferma nelle responsabilità dirigenziali in caso di comportamenti omissivi su questo aspetto, ma che gioca un ruolo determinante quando sia accertato, con sentenza passata in giudicato, un reato in materia di corruzione. In questa fattispecie, il responsabile anticorruzione potrà discolparsi solo se dimostra di aver adempiuto agli obblighi formativi, oltre all’aver adottato il piano triennale e aver vigilato sull’applicazione dello stesso.
Concludendo, la formazione in campo anticorruzione, essendo obbligatoria e non discrezionale, non viene intaccata dal limite previsto dall’articolo 6, comma 13, del Dl 78/2010. In modo analogo, sono escluse le spese di formazione inerenti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza alimentare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento