Obbligo di pubblicazione dati patrimoniali dirigenti
Il comma 1-bis dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
L’ANAC con delibera n. 241/2017 prendendo atto della modifica normativa aveva dettato le linee guida contenenti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013.
Nelle citate Linee guida si prevede la pubblicazione dei dati patrimoniali previsti dall’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ossia i compensi percepiti dall’amministrazione e una dichiarazione concernente: a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; b) le eventuali partecipazioni e/o l’esercizio di funzioni in società; c) la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi; nonché d) specifiche dichiarazioni relative alla variazione della consistenza patrimoniale propria e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (solo nel caso in cui questi vi consentano, dovendosi comunque dare evidenza dell’eventuale diniego).
La delibera ANAC: cosa afferma?
Alcuni dirigenti del Garante della privacy si sono rivolti al giudice amministrativo, contestando la legittimità di tale obbligo. Il TAR del Lazio con ordinanza n. 1030/2017 ha accolto le ragioni dei ricorrenti ritenendo sussistenti, nell’ambito della fase cautelare, i presupposti per la concessione della sospensiva, valutando come “consistenti” le “questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso” e “irreparabile” il “danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa” (si veda l’articolo di commento di T. Tessaro Trasparenza, pubblicazione dati relativi a dirigenti PA: profili di danno da diffusione anche per i Comuni?
Il provvedimento, avendo effetto soltanto per i ricorrenti, ha aperto la strada a numerosi ricorsi dei dirigenti. L’ANAC, prendendo atto dei numerosi ricorsi e del parere dell’Avvocatura dello Stato che ha espressamente ritenuto gli stessi verosimilmente destinati a trovare accoglimento come nel precedente caso, ha deciso di sospendere per tutti i dirigenti gli obblighi di pubblicazione, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013.
Ciò al fine di evitare situazioni di incertezza per le amministrazioni ed in attesa della definizione nel merito del giudizio instaurato o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
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