L’accesso ai documenti è la regola: il rifiuto va sempre motivato

Sintesi delle argomentazioni poste alla base della pronuncia del TAR Toscana, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 200

16 Febbraio 2017
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L’accesso ai documenti è la regola, mentre il rifiuto configura l’eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Questo in estrema sintesi ciò che emerge dalla recente pronuncia del TAR Toscana, Sez.I, 10 febbraio 2017, n. 200.
Corollario di tale assunto è il seguente: il silenzio serbato su istanze di accesso è ipotesi ancora più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe e emulative.

Nel caso di specie esaminato dai giudici amministrativi toscani, dopo la proposizione del ricorso e prima del passaggio in decisione della causa, l’Amministrazione ha rilasciato i documenti richiesti, determinando, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. Nonostante ciò, il TAR ha comunque esaminato nel merito la causa, su richiesta di parte ricorrente (ai fini della rifusione delle spese).
Il tribunale ha rammentato che in linea di principio l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela, anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente, di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza.

Quest’ultima è senza dubbio una regola ispirata a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadine è suddito e non referente dell’azione amministrativa.
Come si può leggere nel dispositivo della sentenza “la violazione del principio di correttezza e lealtà, nonché la sussistenza degli elementi costitutivi della colpa, di negligenza, imprudenza e imperizia non è certo affievolita dall’accoglimento tardivo della richiesta in corso di causa, il quale anzi evidenzia ancor di più l’intollerabile superficialità dell’azione amministrativa e del suo autore, il quale ha costretto senza ragione alcuna un cittadino a sopportare i costi di un processo per potersi vedere riconosciute le proprie ragioni.

Data la premessa, il TAR ha accolto la domanda del ricorrente di condanna alle spese (liquidate in cinquemila euro), misura giudicata coerente anche con il grado della colpa della parte virtualmente soccombente”.

 

FORMAZIONE
Trasparenza, accesso e privacy
Firenze, 14 marzo 2017

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