L’abitazione principale coincide con la dimora della famiglia

Imposta comunale sugli immobili

Il Sole 24 Ore
13 Luglio 2010
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L’esenzione Ici per l’abitazione principale spetta solo per l’immobile adibito a dimora abituale del contribuente ma anche dei suoi familiari. Quindi, nel caso in cui un coniuge trasferisca la propria residenza in un altro immobile, non ha diritto all’agevolazione fiscale, a meno che non dimostri di essersi separato legalmente. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 14389 del 15 giugno 2010. In effetti, l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 limita il beneficio fiscale alla dimora abituale della famiglia. Secondo la Cassazione, infatti, l’ubicazione della casa coniugale «individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia», «salvo che (…) tale presunzione sia superata dalla prova» che lo «spostamento (…) della propria dimora abituale» sia stato causato dal «verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza».

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