La «vecchia» Tia rimane senza Iva

I BILANCI DEI COMUNI – Istruzioni per l’uso/Società nei comuni fino a 50mila abitanti. TRIBUTI/I rifiuti/1

Il Sole 24 Ore
28 Febbraio 2011
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I preventivi 2011 rappresentano anche l’occasione per i comuni di decidere cosa fare sul prelievo sui rifiuti. Interpretazioni fuorvianti e leggi improvvisate non aiutano gli operatori a districarsi tra le opzioni. Per i comuni in regime di Tarsu, la soluzione migliore è quella di conservare il tributo. Da un lato, è un atteggiamento attendista per capire quale sarà il futuro del prelievo sui rifiuti, anche alla luce del federalismo comunale. Dall’altro, si applica un’entrata per la quale esiste un quadro consolidato. Si è dell’avviso che l’applicazione della Tarsu, a legislazione vigente, sia legittima, perché la disciplina di riferimento deve ritenersi innovata per l’entrata in vigore del Dlgs 152/2006, che ha abrogato la tariffa Ronchi prevedendo l’introduzione di una nuova tariffa. Ne deriva che l’effetto abrogativo della Tarsu si avrà solo quando la Tia2 sarà obbligatoria. I comuni che nel 2010 erano in regime di tariffa Ronchi (Tia1; articolo 49 del Dlgs 22/1997) e che vogliono restarvi possono farlo. Tuttavia, poiché la giurisprudenza di vertice (sentenza 238/09 della Consulta) ha oramai accertato che l’entrata ha natura tributaria è consigliabile che la sua gestione avvenga in tale assetto. L’entrata deve essere contabilizzata nel bilancio del comune, che è il soggetto titolare, e non si applica l’Iva. In caso di inadempienza del contribuente, inoltre, occorrerà emettere un avviso di accertamento. La circolare n. 3/2010 delle Finanze ha affermato che la Tia1 è un’entrata patrimoniale, in analogia con la Tia2, ma si tratta di una interpretazione priva di fondamento interpretativo o legislativo e che non è condivisa neppure dalla Corte dei conti. Il ministero dell’Interno, nell’approvare il nuovo certificato del bilancio di previsione, annovera la Tia1 tra le entrate patrimoniali. È evidente che anche la scelta fatta in questo documento deve essere disattesa, perché contraria alla giurisprudenza di vertice. Per i comuni che preferiscono adottare un’entrata patrimoniale, l’unica strada è al momento rappresentata dal passaggio dalla Tarsu o dalla Tia1 alla Tia2, con delibera consiliare. Poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento attuativo della Tia2, quest’ultima potrà essere istituita sulla base del Dpr 158/1999. L’entrata (articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010) è qualificata come patrimoniale e quindi soggetta a Iva. Le controversie appartengono al giudice ordinario. Deve essere chiaro però che anche questa scelta, prima o poi, dovrà passare al vaglio della giurisprudenza. La qualificazione di un’entrata non dipende da come è nominata dal legislatore, ma dai suoi meccanismi applicativi. La Tia2, in particolare, ha come presupposto l’occupazione o il possesso di locali e non la produzione di rifiuti. L’analogia con la Tarsu rimane.

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