MILANO – La Commissione europea apre una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La lettera di messa in mora è stata inviata da Bruxelles – dopo le denunce di un operaio di Firenze – lo scorso 30 settembre. Il Governo italiano avrà due mesi di tempo ora per fornire le proprie spiegazioni. A finire sotto accusa sono una serie di disposizioni contenute nel decreto legislativo 106 del 2009 (il decreto correttivo del testo unico sulla sicurezza del lavoro, Dlgs 81/08) che non sarebbero del tutto conformi ai principi fissati dalla direttiva 89/391/CEE. In particolare, le censure della Commissione (Direzione generale Occupazione e affari sociali) si riferiscono ad alcuni punti della disciplina in vigore, come la «deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega», la «posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro» e la «violazione dell’obbligo di disporre una valutazione dei rischi» nelle imprese con meno di 10 dipendenti. Intanto, dopo la pubblicazione del decreto della direzione generale per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro del 28 settembre, è stata istituita la Commissione per gli interpelli (prevista dall’articolo 12 del Dlgs 81/08), con la missione di fornire spiegazioni e definire linee interpretative ad hoc in materia di sicurezza del lavoro. I quesiti, di ordine generale, possono essere inoltrati esclusivamente per posta elettronica e solamente da una cerchia ristretta di soggetti: dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e degli enti pubblici nazionali; dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Le istanze di interpello trasmesse da soggetti che non appartengono a queste categorie o le richieste che risultano, a una prima analisi, prive del requisito della generalità saranno stoppate. In particolare, non verranno prese in considerazione le domande trasmesse, per fare qualche esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, o quelle avanzate da Regioni, Province e Comuni. In realtà i limiti posti all’invio delle domande caratterizzano lo strumento dell’interpello, previsto dal decreto legislativo 124/04 (modificato dal decreto legge 262/06). Ciò indipendentemente dal tema che è oggetto della richiesta di chiarimento, sia questo relativo agli obblighi o benefici contributivi, ai tempi di lavoro o all’apprendistato. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti, spiega il ministero, vanno a costituire «criteri interpretativi e direttivi» per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Tutti gli interpelli saranno pubblicati in una sezione del sito del ministero (nella parte: «Interpello sicurezza»).
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