La tesoreria unificata abbatte gli interessi

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Il Sole 24 Ore
13 Febbraio 2012
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Il ripristino del sistema di tesoreria unica previsto dal decreto liberalizzazioni (articolo 35, commi 8-13 del Dl 1/2012). Comuni, Province, Regioni, Unioni di comuni, Comunità montane, Aziende sanitarie e Università, dal 24 gennaio scorso fino al 2014 devono far affluire nelle contabilità speciali fruttifere presso la Banca d’Italia tutte le entrate, e non solo quelle che derivano dal bilancio dello Stato, diverse dalle somme provenienti da mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo statale.
L’ammontare delle risorse che arriva nella tesoreria statale dall’operazione è stimato in 8,6 miliardi (secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto). Su queste somme lo Stato corrisponderà agli enti un interesse al tasso dell’1%. A fronte di un costo stimato di 60 milioni nel 2012 e 70 annui dal 2013, il bilancio dello stato risparmierà 320 milioni nel 2012 e 150 dal 2013 per effetto della minore emissione di titoli del debito pubblico. Mentre i bilanci degli enti locali registreranno dall’operazione un segno rosso, perché il tasso attivo riconosciuto nelle convenzioni di tesoreria verosimilmente è superiore all’1%.
Devono essere dirottate nella tesoreria statale anche le disponibilità giacenti sui conti bancari al 24 gennaio scorso: il 50% a fine febbraio e la restante somma entro il prossimo 16 aprile. Sul punto l’Abi, nel corso dell’audizione in Senato del 3 febbraio, ha richiesto una precisazione a favore dell’individuazione di una tempistica uniforme, convergente nelle due date 29 febbraio e 16 aprile, al fine di eliminare elementi di discrezionalità in capo ai tesorieri/cassieri.
Ma c’è un altro punto che colpisce il mondo dei tesorieri in questi giorni, quello dell’applicazione della norma nel periodo transitorio che va dal 24 gennaio scorso al 16 aprile. Sarebbe opportuno chiarire, ha sollecitato il presidente dell’Abi, che i tesorieri e cassieri degli enti coinvolti mantengano invariata la propria operatività fino al 16 aprile 2012, data del totale riversamento delle disponibilità giacenti sui conti correnti bancari risultanti allo scorso 24 gennaio. Ciò anche per consentire alle banche di adeguare i sistemi informativi ed evitare loro l’attivazione di complessi sistemi di gestione nel periodo transitorio. In effetti, sono molti gli istituti che stanno seguendo questa impostazione e sarebbe molto opportuno un pronunciamento del ministero dell’Economia.
Entro il 30 giugno 2012, dovranno essere dirottati nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale anche le somme derivanti dallo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari relativi a tipologie che saranno individuate con successivo decreto ministeriale (entro il 30 aprile 2012), fatta eccezione per i titoli di Stato. Nel caso in cui l’ente abbia effettuato investimenti presso soggetti diversi dal tesoriere, le somme devono essere smobilizzate entro il 15 marzo. Per consentire il prioritario utilizzo delle entrate depositate presso le tesorerie, fino al completo riversamento di tutte le somme presso le contabilità speciali, i tesorieri utilizzano, per i pagamenti degli Enti, prioritariamente le risorse esigibili anche con vincolo di destinazione (trasferito sulle somme presso la Tesoreria statale).
I contratti in corso, infine, possono essere rinegoziati tra le parti originarie senza il ricorso ad una procedura di gara.

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