La tassa di soggiorno può «distinguere» i turisti

Federalismo – Possibile un’applicazione autonoma anche senza il decreto

Il Sole 24 Ore
4 Aprile 2011
Modifica zoom
100%

I Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul loro territorio. Imposta che arriva, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno (articolo 4 del decreto n.23/2011). Le modalità dovranno essere fissate con decreto, ma già da ora i comuni possono non solo applicarla, ma anche prevedere criteri diversificati per rendere l’imposta un fattore di politica fiscale autonoma. Gli interventi. Il gettito deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ossia a interventi: – diretti a sostenere le strutture ricettive, e quindi gli operatori economici interessati dall’applicazione del nuovo tributo; – di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, cioè degli elementi che determinano l’attrattività turistica del territorio comunale; – di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici locali erogati dagli enti o dai gestori, in favore di una loro migliore e/o maggiore fruibilità da parte del turista. La disciplina attuativa dovrà arrivare con un provvedimento governativo (da emanare entro il 22 maggio 2011) in base al quale i comuni, con proprio regolamento ex articolo 52, del Dlgs 446/1997 – sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive – hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative dell’imposta, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del provvedimento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti necessari per l’applicazione dell’imposta. La disciplina comunale dell’imposta può dunque modellare la sua applicazione alle particolari esigenze del territorio, nel rispetto del criterio di equità fiscale. Le tariffe. Per esempio, potranno essere introdotti criteri come: – una misura di tariffa base con importo ridotto e una maggiorata per periodi di tempo prestabiliti, ossia “stagionali”, per tener conto dalla concentrazione di turisti e dalla necessità di organizzare ed erogare servizi pubblici per un maggior numero di utenti; – una tariffa giornaliera modulata in relazione al tempo di soggiorno, con riduzione progressive per favorire i cosiddetti “soggiorni lunghi”; – la differenziazione delle tariffe sul territorio comunale, limitatamente ad alcune zone prestabilite, come le aree di difficile raggiungimento nelle quali la presenza di servizi pubblici è minore o non garantita; – l’individuazione di condizioni di inapplicabilità, ossia di esenzione, o anche di particolari riduzioni, nel caso di gravi situazioni di disagio, oppure per incentivare nuove iniziative, limitatamente a un periodo seguente l’apertura della struttura ricettiva. Queste e altre modalità applicative dovranno essere precisate nel regolamento comunale, la cui più idonea definizione potrà contribuire a innescare un circolo virtuoso di attrazione e di correlato impiego di risorse sul territorio grazie all’apporto dei turisti, per incentivare e sviluppare proprio i flussi turistici.

In sintesi

01 | DOVE L’imposta di soggiorno può essere istituita: nei Comuni capoluogo unioni di Comuni comuni nell’elenco delle località turistiche città d’arte

02 | COME Deve essere adottata con delibera del consiglio comunale;

03 | I DESTINATARI A carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale;

04 | L’IMPORTO Secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

05 | IL GETTITO Vincolato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

06 | TARIFFE DIVERSIFICATE In mancanza di un provvedimento attuativo (che deve essere emanato entro il 22 maggio 2011), i comuni possono comunque applicare l’imposta. I comuni possono introdurre criteri per modulare l’imposta: tariffa base con importo ridotto e una maggiorata per periodi di tempo prestabiliti, ossia “stagionali”; tariffa giornaliera modulata in relazione al tempo di soggiorno, riduzioni progressive per favorire i “soggiorni lunghi”; differenziazione delle tariffe sul territorio comunale; individuazione di condizioni di inapplicabilità, ossia di esenzione, o anche di particolari riduzioni, nel caso di gravi situazioni di disagio, o per incentivare nuove iniziative, limitatamente a un periodo seguente l’apertura della struttura ricettiva.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento