La spesa frena l’orario ampliato

Part time. L’estensione non può eludere i tetti alle assunzioni

Il Sole 24 Ore
27 Febbraio 2012
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I dubbi sulle possibilità di assunzione degli enti locali si spostano sul part-time. Diverse pronunce contrastanti della Corte dei conti stanno portando alla ribalta la questione su quando la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno vada considerata come nuova assunzione, con effetti sul turn over. Gli enti soggetti a Patto possono assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente, gli altri nel limite delle cessazioni dell’ultimo esercizio. Il rapporto a tempo parziale si può attivare direttamente o trasformando un contratto a tempo pieno, quando possibile. Se l’assunzione in origine è a tempo parziale la questione si fa più complicata. In questo contesto si applica infatti interamente l’articolo 3, comma 101, della Finanziaria 2008, dove si prevede che per il personale assunto con contratto a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni. La situazione si infittisce però di fronte ad un’altra domanda: anche l’aumento delle ore del rapporto di lavoro instaurato a part-time, senza giungere alle 36 contrattuali, costituisce nuova assunzione? I magistrati contabili sono divisi. Nella delibera 8/2012 della Corte dei conti Emilia Romagna si ritiene che esuli dall’applicazione dell’articolo 3, comma 101, e quindi non possa essere considerato nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto a tempo parziale purché non si determini una trasformazione a tempo pieno. Tesi confermata anche dai magistrati contabili del Piemonte (delibera 57 del 2011), della Toscana (delibera n. 198/2011) e Campania (delibera 496/2011). Di avviso contrario la Corte dei conti della Lombardia. Nella deliberazione 226/2011 viene affermato che l’aumento delle ore è assimilabile a una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo parziale. Questa impostazione è in linea con la nota 46078 del 2010 redatta dalla Funzione Pubblica d’intesa con la Ragioneria Generale, dove si afferma che sono subordinati ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con questa tipologia di contratto. Quest’ultima analisi sembra quella più coerente e vicina al contesto normativo attuale. Operando diversamente, si rischierebbe di eludere i vincoli del turn over. Al momento dell’espletamento di un concorso va infatti verificato il rispetto dei vincoli assunzionali. Se un’amministrazione ha una spesa di cessazioni che può permettere di assumere solo con un rapporto a tempo parziale, una successiva estensione di orario andrebbe oltre il limite. Non vi sono invece dubbi sul fatto che qualsiasi estensione di orario costituisce incremento di spesa e va quindi disposta nel rispetto dei tetti alle uscite.

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