Risolta definitivamente la questione sull’applicabilità della Tarsu. In caso di passaggio a tariffa la sola strada percorribile è quella della Tia2. È quanto emerge dall’articolo 14, comma 7, del Dlgs 23/2011 sul federalismo municipale che consente ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti «adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale», ferma restando la possibilità «di adottare la tariffa integrata ambientale». In ordine al primo punto, la tesi che sosteneva l’abrogazione della Tarsu dal 2010 si fondava sulla mancanza di una specifica disposizione che mantenesse in vita il tributo dopo il blocco di regime del prelievo, scaduto a fine 2009. In realtà non c’era alcun vuoto normativo in quanto l’articolo 5, comma 2-quater del Dl 208/2008 impediva ai Comuni di effettuare il passaggio a Tia, sbloccato solo dopo il 30 giugno 2010 (di fatto dal 2011) e peraltro non obbligatorio, quindi la semplice facoltà attestava la piena legittimità dei due prelievi. Soluzione che trova ora conferma anche nel decreto sul federalismo municipale, chiudendo definitivamente la partita. Il Dlgs 23/2011 chiama in causa i regolamenti comunali Tarsu-Tia già adottati e non il regime di prelievo applicato in ciascun ente, quindi sembrerebbe impedire qualsiasi modifica regolamentare. Soluzione che presterebbe il fianco a censure di incostituzionalità per violazione dell’autonomia regolamentare dell’ente. È preferibile quindi una lettura costituzionalmente orientata e pervenire alla conclusione che i Comuni possono modificare i regolamenti Tarsu-Tia. In merito al secondo punto, il Dlgs 23/2011 utilizza due definizioni diverse: «tariffa di igiene ambientale» e «tariffa integrata ambientale». La prima è indicata nella parte della norma che consente ai Comuni di continuare ad applicare la tariffa, mentre la seconda è riferita all’eventualità di effettuare ex novo il passaggio al regime tariffario. Nel primo caso il legislatore ha voluto riferirsi alla Tia1 (quella attualmente applicata da oltre 1.200 comuni italiani), distinguendola dalla Tia2 che può essere introdotta solo da quest’anno. Se tale lettura è corretta – altrimenti non avrebbe senso la distinzione utilizzata – bisognerebbe concludere che i Comuni in regime Tarsu non possono effettuare il passaggio alla Tia1 (entrata tributaria) ma solo alla Tia2 del Dlgs 152/2006 (extratributaria). Operazione sconsigliabile. Sia perché la natura privatistica – discutibilmente sancita dal Dl 78/2010 – potrebbe essere sconfessata dalla Corte costituzionale, sia perché sorgerebbero problemi applicativi, dal momento che la delibera della tariffa è in capo alle autorità d’ambito, soppresse e non ancora sostituite. Si tratterebbe di fare un salto nel buio, perciò meglio attendere la «revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani» cui fa riferimento lo stesso decreto sul federalismo municipale.
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