di Paola Morigi
Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore lo scorso 23 settembre, in applicazione dell’art. 18 della l. n. 124/2015, com’è noto, è intervenuto su una materia, quella delle partecipate pubbliche, che nell’ultimo decennio è stata oggetto di numerosi interventi normativi, al fine di razionalizzare una serie di società, cresciute a dismisura, e riportarle ad un numero più contenuto.
Gli adempimenti contenuti nel Testo unico sono numerosi e già sono stati richiamati, anche su questa rivista, da autorevoli commentatori.
In attesa che sia lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze a completare il processo di riforma, definendo con proprio decreto, entro il prossimo 23 ottobre, una serie di indicatori quantitativi e qualitativi, per consentire di classificare le società a controllo pubblico in cinque fasce dimensionali, con relativa attribuzione dei compensi massimi attribuibili ad amministratori, organi di controllo, dirigenti e dipendenti, richiamiamo brevemente i provvedimenti che dovranno essere adottati nei prossimi mesi.
Prima di arrivare, entro il 23 marzo 2017, alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ̶ alla quale farà seguito annualmente una sorta di revisione ordinaria, per valutare il mantenimento delle partecipate, la loro dismissione o eventuali nuove acquisizioni ̶ dobbiamo ricordare che entro il 31 dicembre 2016 le società partecipate pubbliche, nel rispetto dell’art. 26, primo comma, del d.lgs. n. 175/2016, dovranno provvedere all’adeguamento dei loro statuti alle norme contenute nel testo unico.
Anche se l’adempimento è posto in capo alle società non possiamo certamente ignorarne i contenuti e gli enti locali saranno chiamati a fornire indicazioni per effettuare gli adeguamenti alle normative.
Quali i principali interventi necessari, alla luce di quanto contenuto nel d.lgs. n. 175/2016? Una lettura dettagliata ci porta ad osservare che le norme di interesse sono certamente numerose:
̶ innanzitutto una ricognizione in ordine alla tipologia di società per capire se rientra nelle casistiche contemplate dall’art. 3 e se persegue le finalità di pubblico interesse riportate nell’art. 4;
̶ la previsione di un sistema di contabilità separata e di formule per i controlli interni tali da consentire la effettuazione di analisi dettagliate nel caso in cui si gestiscano tipologie di attività diverse: ad esempio di natura commerciale (sempre che siano consentite, come ad esempio per valorizzare il patrimonio pubblico) con altre di carattere più istituzionale;
̶ la previsione di relazioni periodiche da effettuarsi per dare conto delle funzioni espletate, corredando il tutto anche con indicatori economici;
̶ l’adeguamento degli organi di amministrazione e controllo, prevedendo l’amministratore unico e solamente in casi di “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” la possibilità di un consiglio di amministrazione con un massimo di tre o di cinque componenti, rispettando anche l’equilibrio di genere, almeno nei limiti di un terzo. Va anche osservato che, oltre a quanto dovrà essere inserito negli statuti, si procederà ad una ricognizione generale sulle risorse umane impiegate, da effettuarsi entro il 23 marzo 2017, al fine di verificare se ci si trova di fronte ad esuberi di personale. L’atto ricognitorio dovrà poi essere trasmesso alla Regione di appartenenza che stilerà un apposito elenco al quale dovranno attingere altre società partecipate pubbliche che si trovino nella condizione di dover far ricorso ad assunzioni.
Visti i numerosi adeguamenti che dovranno essere effettuati è bene che gli Enti locali, fin da subito, scrivano alle loro partecipate segnalando la necessità di attivarsi per effettuare l’adeguamento statutario.
Dal momento che spesso accade che siano più di uno gli enti pubblici che detengono quote nella stessa società, sarebbe opportuno che ci si confrontasse per fornire alle società gli stessi indirizzi, richiamandole non solo agli adeguamenti formali, ma più in generale anche al rispetto dei principi di contenimento della spesa, riordino e razionalizzazione che vengono richiamati nel d.lgs. n. 175/2016.
Il contesto nel quale si andrà ad operare presuppone probabilmente la costituzione di gruppi di lavoro specifici, composti sia da rappresentanti degli enti locali che delle società controllate.
Va ad ogni modo ricordato che il presupposto della nuova normativa sulle partecipate non è solamente la loro riorganizzazione e il contenimento della spesa, ma anche una loro diversa governance, al fine di impedire (o per lo meno cercare di impedire) che sfuggano ad un adeguato e necessario controllo pubblico.
Pertanto è bene che gli Enti locali (o più in generale gli enti pubblici proprietari) non percepiscano la revisione statutaria come l’ennesimo adempimento burocratico, ma sfruttino l’occasione per cercare di ricondurre al controllo il governo di strutture che sono strumentali al perseguimento degli interessi pubblici.
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