Il TAR Marche con sentenza n. 325/2016 ha dichiarato illegittima l’ordinanza di demolizione motivata sul solo presupposto dell’assenza di una DIA, trattandosi di una recinzione (una rete metallica sorretta da pali) di un suolo di proprietà, che costituisce attività di edilizia libera, rientrante fra le manifestazioni lecite del diritto di proprietà.
Il fatto
Un proprietario di un terreno ha impugnato l’ordinanza con cui il comune gli ha intimato la demolizione di un manufatto consistente in una recinzione con paletti metallici infissi al suolo, dell’altezza di circa 1,20 mt, su cui poggia una rete in plastica con sovrapposizione di una rete metallica, dell’altezza complessiva di 1,50 mt, il tutto per una lunghezza di circa 40 mt, realizzata sul lato a valle della sua proprietà, nonché il pagamento della sanzione di euro 516,00, essendo stata essa eseguita senza previa presentazione della DIA.
Il ricorrente sostiene di aver sistemato una vecchia recinzione già esistente e che la stessa insisteva ed insiste interamente su suolo di proprietà privata, si tratterebbe a suo parere, quindi, di un intervento non soggetto ad alcuna autorizzazione o concessione, in quanto espressione dello jus excludendi alios inerente al diritto di proprietà.
Ad ogni modo, l’opera realizzata, oltre a non essere di nuova costruzione, rientrerebbe tra quelle di manutenzione ordinaria – come tale non soggetta a DIA – ai sensi del Regolamento edilizio comunale.
La decisione del TAR
Il TAR ritiene il ricorso fondato.
I giudici amministrativi ribadiscono l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia.
Pertanto, per il TAR è illegittima l’ordinanza di demolizione impugnata col presente ricorso, motivata sul solo presupposto dell’assenza di una DIA e senza opporre la sussistenza di vincoli, trattandosi di una recinzione di un suolo di proprietà, che, in quanto realizzata mediante posa di rete metallica sorretta da pali, costituisce attività di edilizia libera non comportante una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e rientrante, quindi, fra le manifestazioni lecite del diritto di proprietà.
La giurisprudenza rilevante
TAR Umbria – Sentenza n. 293/2013
«La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, non comportando una trasformazione morfologica del territorio, ma piuttosto l’estrinsecazione lecita dello ius excludendi alios immanente al diritto di proprietà; non sono pertanto necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie ricadente in area non sottoposta a vincoli».
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