La pubblicazione dei documenti e delle informazioni pubbliche: la durata e i termini

Risposte a dubbi operativi in materia di pubblicazione dei dati nell’ambito della Pubblica Amministrazione

3 Novembre 2017
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di AMEDEO SCARSELLA

Il legislatore stabilisce il momento iniziale della pubblicazione?
SI. L’articolo 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 disciplina i profili temporali della trasparenza. In particolare, il primo e il secondo comma sono dedicati al momento iniziale della pubblicazione e al suo aggiornamento durante il periodo di pubblicità obbligatoria. I due commi, ad una lettura iniziale, appaiono molto simili tra loro. Tra essi vi è pero una sensibile differenza. Il primo attiene ai “documenti contenenti atti”, e stabilisce che essi devono essere pubblicati “tempestivamente”. Il secondo comma, invece, riguarda i “documenti contenenti altre informazioni e dati”, e dispone che essi siano “pubblicati e mantenuti aggiornati”. L’oggetto delle due disposizioni è dunque evidentemente diverso. Per esempio, appartiene alla categoria dei “documenti contenenti atti” il provvedimento di conferimento dell’incarico di un dirigente, mentre rientra nella categoria dei “dati o informazioni”, la pubblicazione degli “importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”, che costituisce un insieme di notizie variabili nel tempo.

I documenti contenenti atti devono essere pubblicati tempestivamente. Può attribuirsi un termine preciso all’avverbio “tempestivamente”?
NO. Nel testo normativo risalta l’indeterminatezza dell’avverbio “tempestivamente” che, pur esprimendo l’idea della brevità, sembra assegnare un mar­gine di tolleranza ed elasticità all’amministrazione nell’individuare l’esatta distanza temporale fra il venire in essere dell’atto (o dell’informazione) e il momento effettivo della pubblicazione. Vi sono piuttosto alcune ipotesi specifiche in cui gli articoli del capo II del decreto 33 contengono indicazioni puntuali circa il momento iniziale della pubblicazione, e in questi casi la regola prevede sempre intervalli temporali relativamente estesi. Così, l’articolo 14 dispone che gli atti concernenti i titolari di incarichi politici e dirigenziali debbano essere pubblicati entro “tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico”; l’articolo 15 detta altrettanto per i titolari degli incarichi di collaborazione e consulen­za; l’articolo 15-bis stabilisce che gli atti relativi agli incarichi nelle società controllate siano pubblicati “entro trenta giorni dal conferimento”; l’articolo 15-ter prevede che le informazioni circa gli amministratori e gli esperti no­minati da organi giurisdizionali e amministrativi siano inserite nell’apposito albo informatico “entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento”; l’articolo 29 dispone che i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo siano pubblicati “entro trenta giorni dalla loro adozione”. Quindi, in ragione di queste considerazioni, si può riscontrare che il re­quisito della “tempestività” deve essere letto in termini residuali, in assenza di previsioni più puntuali, e comporta effettivamente un apprezzamento di­screzionale dell’amministrazione. La circostanza però che, laddove vi sono norme puntuali, prevedono margini che variano dai quindici giorni ai tre mesi, è indicativa del fatto che, dove invece non vi sono specificazioni, per analogia può essere ritenuto ragionevole uno spazio temporale del medesimo ordine di grandezza.

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