Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l’art. 69 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede che la presidenza del Consiglio comunale spetti al Sindaco, salva diversa previsione statutaria.
Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a presiedere, sempre che lo Statuto non preveda diversamente, la presidenza viene assunta dal consigliere più anziano.
Può accadere che lo Statuto ed il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale siano in contrasto sul punto: ad esempio, il primo può prevedere che, in assenza del Sindaco, la presidenza spetti al consigliere più anziano, mentre il secondo dispone che la presidenza spetti al Vicesindaco. In tal caso, secondo le regole generale di gerarchia fra le fonti, prevale quanto previsto dallo Statuto: ricordiamo, infatti, che l’art. 7 del TUEL disciplina l’adozione dei regolamenti comunali «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto».
Nel caso in cui, infine, il vicesindaco sia un assessore esterno (nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la nomina di assessori al di fuori dei consiglieri eletti), un risalente parere del Consiglio di Stato (n. 94/96 del 21/02/1996, richiamato dal successivo parere n. 501 del 14/06/2001) ha negato la possibilità che tale soggetto esterno possa sostituire il Sindaco quale presidente del Consiglio, in quanto non può «fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne faccia parte».
La presidenza del Consiglio comunale nei piccoli Comuni
Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a presiedere, la presidenza viene assunta dal consigliere più anziano
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento