La performance negli Enti locali dopo il d.lgs. 74/2017

Riforma del Pubblico Impiego: ecco cosa cambia con l’entrata in vigore delle norme che modificano il “Decreto Brunetta”

12 Luglio 2017
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di PAOLA MORIGI

L’entrata in vigore, a far data dal 22 giugno scorso, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che apporta in tema di impostazione e valutazione della performance nella Pubblica Amministrazione una serie di modifiche al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (il c.d. “Decreto Brunetta”), ci porta a riflettere su ciò che gli enti locali dovranno impostare nei prossimi mesi per dare seguito alle nuove disposizioni normative.
Nel frattempo sono uscite lo scorso mese di giugno le Linee guida per il Piano della performance, pubblicate nel sito del Dipartimento della funzione pubblica. Anche se queste ultime risultano indirizzate ai Ministeri, rappresentano un punto di riferimento importante e con esse anche gli enti locali dovranno sicuramente cimentarsi.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono alcuni dei punti principali contenuti nella nuova normativa, che va sì a modificare il d.lgs. n. 150/2009, senza tuttavia snaturarlo radicalmente.
Com’è noto il “decreto Brunetta” era stato presentato attraverso una campagna mediatica mirante a cercare di sradicare nella P.A., centrale e locale, i cosiddetti “fannulloni” e pertanto la misurazione della performance, soprattutto di quella individuale, rappresentava non solo uno strumento per migliorare la qualità delle prestazioni, ma anche una modalità per debellare il fenomeno della scarsa produttività di alcuni soggetti e contrastarlo.
Tuttavia non possiamo sottacere alcuni “difetti” del d.lgs. n. 150/2009:

  • l’avere enfatizzato eccessivamente la performance individuale e non valorizzato sufficientemente la performanceorganizzativa (pur citata), dal momento che è soprattutto questa che rappresenta la modalità di sintesi per esprimere la valutazione intorno all’efficacia di un ufficio o di una struttura pubblica;
  • si è poi puntato molto sull’aspetto mediatico, indirizzato a cittadini ed utenti, e non sul coinvolgimento di dirigenti e funzionari pubblici, che sono stati visti più come delle controparti che dei soggetti con i quali interloquire attivamente per cercare di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici.
  • aggiungasi poi che il modello di performance proposto non si integrava facilmente con i processi di programmazione e controllo degli enti, alle prese negli ultimi anni anche con l’armonizzazione contabile, con sistemi di programmazione impostati su base pluriennale; di qui la necessità di integrare il Piano della performancecon il peg e con l‘analisi dei risultati conseguiti e da rendicontare.

Le novità apportate dal d.lgs. 74/2017 in materia di valutazione della performance

Ecco allora che il d.lgs. 74/2017, recentemente entrato in vigore, cerca di porre mano a queste problematiche, facendo del resto proprie anche alcune novità normative che erano state introdotte dal d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, che aveva riportato in capo al Dipartimento della funzione pubblica una serie di competenze in ordine alle direttive da elaborare e tenere monitorate proprio in tema di performance.

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