La contestazione riguarda la possibilità da parte di un Comune di poter revocare in autotutela, per superiori motivi di interesse pubblico, la conclusione di un concorso pubblico con formazione della graduatoria senza, tuttavia, che la stessa fosse ancora stata formalmente approvata dal dirigente. Secondo il TAR tale autotutela era da considerarsi legittima, mentre il Consiglio di Stato (sentenza 5 giugno 2018, n. 3387) tale potere è da considerarsi precluso.
La formazione della graduatoria
Un Comune aveva indetto una procedura concorsuale per l’assunzione di 11 dirigenti, di cui 7 tecnici e 4 amministrativi. L’organo esecutivo, successivamente alla formazione della graduatoria, forniva specifico indirizzo sull’opportunità di revocare il citato concorso pubblico e, una volta revocato il concorso, seguiva una modifica del regolamento degli uffici e dei servizi che da una parte diminuiva i posti dirigenziali a tempo indeterminato e dall’altro lato disponeva un incremento dei posti dirigenziali sia contratto che in staff al Sindaco. La revoca veniva disposta sulla base della clausola del bando di concorso secondo cui era data la possibilità all’ente locale «di revocare, rettificare, sospendere o prorogare» il concorso e in ragione del «pubblico interesse, attuale e concreto, alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale soltanto nei modi stabiliti dalla legge, ed al corretto assetto e al buon andamento dell’apparato amministrativo».
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