La norma sulla mobilità dei dipendenti pubblici (articolo 1, comma 29, Dl 138/2011), rimasta invariata nel passaggio del disegno di legge di conversione al Senato, determina di fatto un diverso modo di concepire l’assegnazione delle risorse umane a un luogo o a una sede di lavoro, con riflessi sul piano della flessibilità organizzativa della Pa. In particolare, a fronte dell’assegnazione degli obiettivi da parte del vertice politico, le risorse umane necessarie per realizzarli potranno essere assegnate in maniera indivisa tra più uffici. Poiché l’esiguità delle stesse non può compromettere il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e l’erogazione dei servizi pubblici di spettanza della Pa, solo un loro utilizzo modulato sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive ne può consentire un’ottimale gestione. I piani di performance e di razionalizzazione potranno nel dettaglio individuare criteri di utilizzo flessibile fra più sedi o luoghi di lavoro in relazione ai bisogni dell’utenza. Il dipendente non può opporsi a un utilizzo su più sedi, in quanto la nuova norma della manovra di Ferragosto prevede che l’esigibilità della prestazione da parte del datore pubblico, quale obbligo che scaturisce dal sinallagma contrattuale, sussiste in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. In sostanza, ferma restando l’assegnazione del dipendente a una sede, la nuova disciplina determina due riflessi: 1) sul piano del rapporto di lavoro, l’esigibilità della prestazione anche in sedi diverse da quella di ordinaria assegnazione con conseguente venir meno di istituti quale missione o indennità di trasferimento, configurandosi tale esigibilità quale obbligo nuovo del rapporto di lavoro; 2) sul piano organizzativo, la possibilità di concepire una dotazione organica di ufficio molto più flessibile in quanto modulabile con ordini di servizio oppure riferita indistintamente al territorio regionale. È importante considerare che la norma sul territorio regionale è già operativa, con obbligo di informativa dei criteri seguiti alle organizzazioni sindacali, mentre l’applicazione sul territorio interregionale richiede una regolamentazione in sede di contrattazione collettiva di comparto, salva l’eccezione per il ministero dell’Interno. In tale sede potrebbe essere opportuno definire i casi di sopravvivenza di istituti come la missione e l’indennità di trasferta per ipotesi che non rientrano nei casi trattati dalla manovra di Ferragosto. Tra gli emendamenti alla manovra, già approvati al Senato, spiccano quali ipotesi di applicazione ampia e concreta della nuova norma gli interventi di riorganizzazione che interesseranno gli uffici del ministero della Giustizia e quelli di razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato, con la tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, che potrebbe determinare, nel contesto della revisione integrale della spesa pubblica, un’organizzazione del lavoro ancora più flessibile e rispondente alle esigenze della produttività. Non è da trascurare la capacità delle amministrazioni di conciliare al meglio l’interesse pubblico con quello del dipendente a non avere eccessivi disagi. Occorrerà, pertanto, che gli spostamenti dei dipendenti tengano conto della loro dimora abituale.
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