La Lombardia adotta le opere «leggere» libere

Permessi – Non serve più la Dia

Il Sole 24 Ore
28 Marzo 2011
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Recepita nell’ordinamento lombardo la comunicazione al Comune con o senza relazione asseverata da un tecnico abilitato. Grazie alle modifiche dettate dalla legge 21 febbraio 2011, n. 3 (pubblicata sul Bur n. 8, supplemento del 25 febbraio 2011) la legge quadro regionale (la n. 12/2005) fa ora riferimento a tutte le attività edilizie considerate libere dall’articolo 6 del testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), eliminando le regole preesistenti che serbavano alla regione una certa autonomia. In aggiunta, anche le varianti di permessi di costruire e di Dia che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute negli assensi sono sottoposte – fino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori – a semplice comunicazione di eseguita attività, sottoscritta da tecnico abilitato. Viene coordinata con le nuove norme nazionali anche l’autorizzazione paesaggistica, relativamente all’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, in caso di inattività degli enti competenti entro i termini previsti. Gli oneri aggiuntivi per cambi d’uso vanno versati alla data di presentazione della richiesta (e non più a quella del ricevuto assenso), anche in caso di permesso di costruire su cui il comune non si è ancora espresso. Viene ampliata la definizione di immobili destinati a servizi religiosi alle associazioni, società o comunità, anche culturali: essi sono quindi sottoposti a vincolo d’uso ventennale, in caso di contributi, e le opere vanno comunque esplicitamente assentite tramite permesso di costruire (vigono forse preoccupazioni per eventuali centri islamici). Prorogati gli adeguamenti degli strumenti urbanistici alla legge 12/2005. In base al nuovo termine, i comuni hanno tempo fino al 30 settembre 2011 per adottare il piano di governo del territorio: in seguito perdono efficacia i piani attuativi del piano regolatore vigente. Gli strumenti urbanistici esistenti conservano efficacia fino all’approvazione del Pgt e comunque non oltre a data del 31 dicembre 2012. I comuni hanno l’obbligo di corredare i permessi di costruire e le Dia con tutti i certificati il cui rilascio è di loro competenza.

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