Lo spostamento all’autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alla Tia del Codice ambientale è un ulteriore punto debole della manovra correttiva. In primo luogo perché la modifica non interviene nella sede opportuna lasciando intatti i «limiti esterni» della giurisdizione tributaria, contenuti nell’articolo 2 del Dlgs 546/92, che oltre a un generico rinvio ai «tributi di ogni genere e specie comunque denominati» contiene anche un espresso riferimento al «canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani». Si crea così una pericolosa sovrapposizione di norme, che potrebbe rendere difficoltosa l’individuazione del giudice naturale, con il rischio di alimentare ulteriore contenzioso. Nel merito poi la scelta si rivela infelice, dal momento che la Tia – a prescindere dalla natura giuridica – resta comunque un prelievo rientrante nell’area della fiscalità locale, trattandosi in ogni caso di prestazione imposta (articolo 23 della Costituzione), che nel contenzioso ha sempre visto impegnate le commissioni tributarie. Ora il legislatore cambia registro, e affida le controversie al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) senza considerare i riflessi negativi di questa scelta dal punto di vista procedurale. Nonostante la recente riforma (legge 69/09) abbia snellito le varie fasi, con l’intento di assicurare un percorso più veloce nella risoluzione delle controversie, il processo civile può snodarsi in diverse udienze e altrettante attività difensive, al contrario del processo tributario che è caratterizzato da un’unica udienza di discussione. Risultato: aumentano tempi e costi sia per i contribuenti che per gli enti locali, con l’ulteriore aggravante che a occuparsi della Tia sarà un giudice estraneo a tale materia. Non è solo un problema di cambiamento procedurale, ma anche di carenza di strutture, di magistrati e di personale di cancelleria. Si corre quindi il rischio di ingolfare inutilmente le aule giudiziarie, già notoriamente collassate. D’altronde abbiamo un precedente piuttosto recente, relativo a un prelievo – il Cosap – che dopo il passaggio alla giurisdizione ordinaria in virtù della sentenza 64/08 della Corte costituzionale, ha visto impantanarsi molte controversie nelle aule giudiziarie. Un fenomeno tutto sommato contenuto, se si considera che il Cosap non è stato introdotto da tutti i comuni (essendo un’alternativa del Tosap), diversamente dalla Tia che in prospettiva vedrà coinvolti tutti i comuni. È facile quindi immaginare cosa succederà in futuro, dal momento che le parti – in particolare i contribuenti – non potranno più contare sulla procedura più snella delle commissioni tributarie, il tutto a discapito del «servizio giustizia».
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento