Si parla di trattamento dei personali, secondo le definizioni che ci offrono gli artt. 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il trattamento, sì inteso, è giustificabile in generale sulla base dei fondamenti giuridici contemplati sia nell’ordinamento comunitario che in quello nazionale. Sono in linea, sotto questo profilo, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. L’art. 6 di quest’ultimo, rubricato Liceità del trattamento, sviluppa normativamente tale tema con completezza.
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Nel primo comma sono espressamente elencate le condizioni di liceità (dal consenso all’interesse legittimo del titolare e/o dei terzi, passando dai rapporti contrattuali, dagli interessi vitali del titolare e/o di terzi, dagli obblighi di legge e dall’interesse pubblico e/o dall’esercizio di pubblici poteri); nel secondo è introdotta la clausola d’integrazione espressa da parte degli Stati membri; nel terzo comma la clausola di residualità generale, con specifico riferimento alle condizioni di rilievo pubblico contenute nella lettera c) ed e) del primo comma; nel quarto si disciplina la fattispecie del trattamento di dati per finalità diverse da quella per la quale i dati personali sono stati originariamente raccolti.
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Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali: quali adempimenti per la Pubblica Amministrazione?
Trento, 5 aprile 2018
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