La formazione finanziata da esterni dribbla i vincoli

Corte dei conti. Studi e consulenze

Il Sole 24 Ore
23 Maggio 2011
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Le spese relative all’attività formativa interamente finanziate con contributi esterni non sono assoggettate ai vincoli imposti dall’articolo 6, comma 13, del Dl 78/10 convertito nella legge 122/2010, ai sensi del quale – a decorrere dal 2011 – la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Questo importante principio viene sostenuto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte che, nella deliberazione 55/2011, richiama l’autorevole parere espresso dalle sezioni riunite (deliberazione 7/2011) in riferimento ai limiti di spesa in materia di studi e consulenze. Laddove inserite in un organico quadro programmatorio, le spese in questione sono infatti finalizzate a incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale. Non vi sarebbe dunque ragione di assoggettare ai tagli imposti dalla manovra 2010 le uscite finanziate a carico di soggetti terzi, pubblici o privati. Spetterà a ciascuna amministrazione, sostengono poi i magistrati contabili, operare un’attenta valutazione circa la possibilità di dar seguito o meno alle obbligazioni precedentemente assunte per attività formative, avendo riguardo sia alla compatibilità delle spese rispetto ai vincoli finanziari, sia alla loro essenzialità rispetto alle finalità dell’ente. Parere analogo, in tema di esclusione di spese finanziate da terzi, è stato espresso anche dalla sezione di controllo della Toscana nella deliberazione 28/2011, con la quale viene fornita un’indagine conoscitiva organica in tema di collaborazioni autonome e di incarichi esterni. In un’ottica di armonizzazione delle regole di finanza pubblica, e allo scopo di fornire un quadro sistematico dei vincoli cui assoggettare i bilanci locali, sarebbe dunque auspicabile un’interpretazione univoca, che tenesse conto dei principi espressi su tutte le tipologie di spesa soggette ai tagli dell’articolo 6 del Dl 78/2010 (studi e consulenze, formazione, missioni, spese di rappresentanza e relazioni pubbliche, mostre, pubblicità, convegni e spese per autovetture). Poiché la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo in questione costituisce talvolta illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del funzionario che dà avvio al processo di spesa, la definizione del contesto normativo di riferimento appare quanto mai opportuna.

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