Il Consiglio di Stato (Sez. V) ha ribadito il proprio indirizzo prevalente nella recentissima sentenza del 22 settembre, n. 4433: all’interno della stessa si afferma che le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all’esercizio di un munus publicum, considerando pertanto che gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati attentamente, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento di una delibera con la quale l’organo consiliare di un Comune aveva dichiarato la decadenza di alcuni consiglieri ai sensi dello statuto comunale, in quanto non intervenuti, in modo asseritamente non giustificato, alle sedute del medesimo organo per un lungo periodo. L’astensionismo – come affermato da Marco Lesto sul portale jonius.it – ancorché superiore al periodo previsto, risultava, infatti, deliberato e preannunciato, in conformità ad una decisione assunta dai gruppi consiliari di appartenenza ed adeguatamente motivata in relazione ad un asserito atteggiamento della maggioranza che li aveva esclusi dalle scelte amministrative più significative.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. V) 22 SETTEMBRE 2017, n. 4433.
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