La Corte dei conti su bilancio provvisorio e bilancio di previsione

Con la la delibera n. 23 /SEZAUT/2013/INPR dà indicazioni per una gestione dell’esercizio provvisorio e fornisce i primi indirizzi relativi al bilancio di previsione 2013

22 Ottobre 2013
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“Inaugurando una fase di più intenso dialogo istituzionale con le amministrazioni territoriali e con i Ministeri di riferimento” – si legge nel comunicato stampa rilasciato dalla Corte dei conti il 18 ottobre scorso – la Sezione autonomie della Corte dei conti ha esaminato le problematiche connesse allo slittamento al 30 novembre p.v. del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013.  E lo ha fatto in presenza del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno e di Anci e Upi.
Il bilancio di previsione dovrebbe  essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, termine che “è stato sistematicamente differito – con ritardo sempre maggiore – negli ultimi anni“. 
Questo continuo slittamento dei termini “inficia il principio della programmazione di bilancio e frustra le possibilità di attuare manovre incisive di correzione, con riflessi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica” e “non garantisce l’esigenza di preservare gli equilibri di bilancio”.
“Comunque il differimento del termine – si legge nella nota – non impedirebbe agli enti locali di approvare un “bilancio provvisorio”, ispirato ai principi contabili della prudenza, dell’attendibilità e della coerenza. Alla proroga del termine può conseguire il ritardo nella determinazione delle aliquote di tributi locali e delle tariffe e ciò può creare problemi ai cittadini ed alle imprese. Il rinvio nell’approvazione degli atti impositivi, oltre a provocare  possibili accavallamenti di scadenze, con conseguenti aggravi finanziari per i cittadini, determina anche notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e rende ancora più onerosa la gestione delle spese, sotto il profilo dell’osservanza dei termini di pagamento dei debiti stabiliti dalla legislazione comunitaria”
Pur nel contesto dell’esercizio provvisorio “è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio  in corso d’anno, in ossequio all’immanente principio del pareggio finanziario” prosegue il comunicato. “Una gestione protratta dell’esercizio provvisorio – se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza – può produrre disavanzi di gestione, ostacolare l’emersione di debiti fuori bilancio e facilitare la formazione di ulteriori oneri latenti”
È in questo contesto che la Sezione autonomie, con la la delibera n. 23 /SEZAUT/2013/INPR, dà indicazioni per una gestione dell’esercizio provvisorio e fornisce i primi indirizzi relativi al bilancio di previsione 2013.

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