Il governo tecnico di Mario Monti bocciato di nuovo: il giorno dopo le società strumentali delle Regioni (e quelle degli enti locali nei territori a Statuto speciale), “salvate” dalla sentenza 229/2013 depositata martedì, ieri è stata la volta degli “enti, agenzie e organismi comunque denominati” creati dai Governatori per svolgere, anche in via strumentale, le funzioni fondamentali degli enti territoriali.
La sentenza n. 236 depositata ieri, insomma, fa cadere un altro pezzo del decreto varato dal Governo Monti un anno fa per “razionalizzare la spesa pubblica”.
La Corte costituzionale, giudicando fondati i rilievi avanzati dalle regioni Veneto, Lazio, Sardegna e Friuli Venezia Giulia rispetto al comma 4 dell’art. 9 del decreto legge 95/2012 sulla spending review, ha dichiarato illegittima la norma che stabiliva che regioni, province e comuni dovevano sopprimere o accorpare o, in ogni caso, ridurre del 20% gli oneri finanziari di enti, agenzie e organismi comunque denominati e trascorsi i nove mesi dall’approvazione del decreto dovevano essere soppressi tutti gli enti a cui non fossero stati applicati i tagli.
La Corte costituzionale però ha ritenuto che in questo modo si rischia una soppressione di enti in maniera indistinta di tutti gli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite di province e comuni senza che questi siano individuati.
“L’automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell’ambito delle competenze spettanti ai Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell’art.118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione – si legge nella sentenza – pone a rischio lo svolgimento delle funzioni stesse, rischio aggravato dalla previsione delle nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. Quindi, la difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte rendono l’art. 9, comma 4 del decreto sulla spending review “manifestamente irragionevole”.
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