L’obbligo di Unione, con decadenza della giunta, previsto per i Comuni fino a mille abitanti dalla manovra-bis, lascia aperta la strada a una deroga (articolo 16, comma 16 del Dl 138/2011): le convenzioni per l’esercizio di funzioni amministrative e di servizi pubblici, da varare entro il 30 settembre 2012, permettono di fatto di annullare il percorso dell’Unione.
Se da un lato studi recenti promuovono le economie di scala effettive solo per quegli enti che, aggregandosi, danno vita a “poli” non inferiori a 15-18 mila abitanti (studio Confindustria Bergamo del 2010 e studio «Superga» redatto da Ifel, da cui si ricava che l’economia di scala può abbattere i costi nei mini-Comuni fino al 44% su alcuni servizi come l’anagrafe), trasferire tutto il sistema della gestione associata alle “convenzioni” può presentare delle criticità, al di là dell’apparente facilità del suo utilizzo.
La deroga è però molto “invitante” per i sindaci, perché consente di mantenere in carica le giunte (se non ci sarà il rinnovo dal 13 agosto 2012) e di avviare l’aggregazione in modo apparentemente indolore, secondo una modalità vissuta come espressione di autonomia decisionale; senza contare che la via della convenzione permette di evitare anche l’assoggettamento al Patto di stabilità.
L’apparente facilità di formazione delle convenzioni operative nasconde equivoci sulla definizione degli ambiti demografici (la stessa Anci dice che l’ambito demografico non è definito, anche se si può presumere, sulla base delle normative vigenti, che sia di 5mila abitanti) e temporali nonché sui contenuti: quali funzioni inserire nella convenzione, e con quale riferimento legislativo? Ci sono poi problemi pratici sull’impatto delle realtà delle Unioni già costituite, funzionanti ai sensi dell’articolo 32 del Tuel.
Sui contenuti va fatta chiarezza, perché le funzioni e i servizi vanno individuati e attivati secondo la catalogazione delle funzioni operate dal Dpr 194/96, scoprendo così che il “pacchetto” delle funzioni è ben più corposo di quanto si possa immaginare. Un altro problema riguarda il modo in cui i sindaci possono relazionarsi con la Regione per strutturare la convenzione per l’attuazione dell’esercizio delle funzioni fondamentali e incidere sul percorso aggregativo che li riguarda.
Sul punto appare possibile individuare un ruolo per le Province, senza attendere l’input legislativo, in forza della loro conoscenza del territorio e dei rapporti di stretta collaborazione con i sindaci.
La possibilità
1. LO STRUMENTO
Le convenzioni per l’esercizio di funzioni amministrative e di servizi pubblici, da varare entro
il 30 settembre 2012, costituiscono lo strumento che consente di non rispettare l’obbligo di Unione, con decadenza della giunta, previsto dalla manovra-bis (Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011) per i Comuni
con popolazione fino
a mille abitanti
2. I PUNTI CRITICI
L’apparente facilità di formazione delle convenzioni operative nasconde equivoci sulla definizione degli ambiti demografici e temporali, ma anche sui contenuti: ci si domanda, tra l’altro, quali funzioni possono essere inserite nella convenzione, e con quale riferimento legislativo
3. |IL «NODO» REGIONI
Il tipo di rapporto con le Regioni per strutturare la convenzione è un nodo da sciogliere. Si può anche prevedere che, in base alla loro conoscenza del territorio e alla stretta collaborazione in essere con i sindaci, un ruolo su questa materia possa essere individuato anche per le Province, senza attendere input legislativi
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