La Consulta sui diritti di rogito: spettano ai segretari in servizio negli enti senza dirigenti

Con la sentenza n. 75/2016 subito i diritti di rogito ai segretari nei comuni senza dirigenza, ma restano dubbi sulla costituzionalità della norma

14 Aprile 2016
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Dopo il d.l. 90/2014 i diritti di rogito spettano, oltre ai segretari di fascia C, anche ai segretari che operano negli enti privi di dirigenza. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 75/2016.

La questione riguardava la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige che, in difformità alla previsione contenuta nell’art. 10 del d.l. 90/2014, riconoscerebbe i diritti di rogito a tutti i segretari.
In particolare l’art. 11 della l.r. 9.12.2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali) stabilisce che “Il comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente: «1. Dall’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento»”.

Per la Corte costituzionale è chiaro che il d.l. 90/2014 riconosce i diritti di rogito ai segretari negli enti privi di dirigenza. Questo testualmente il passaggio della sentenza “Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l’applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario,la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti(321), tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito“.

Ricordiamo che il d.l. 90/2014, come convertito con legge 114/2014, ha modificato la disciplina dei diritti di rogito, prevedendo che “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune […], è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento“. 
La norma ha dato il via a molteplici interpretazioni, scatenando una serie di contenziosi nonostante la chiara intenzione del legislatore (leggi l’articolo di Arturo Bianco “Ancora sui diritti di rogito dei segretari comunali”). La questione è stata quindi rimessa alla Sezione Autonomie della Corte dei conti che si è espressa con la deliberazione n. 21/2015 (leggi l’articolo di Vincenzo Giannotti “La Sezione delle Autonomie emana specifico principio di diritto sui diritti di rogito dei Segretari Generali”).
A seguito del parere alcuni enti hanno deciso di adeguarsi all’interpretazione “restrittiva” e sono stati avviati da alcuni segretari una serie di ricorsi.
Alcuni mirano a sollevare la questione di costituzionalità della norma.

>>> Per approfondimenti leggi il seguente articolo (pubblicato sulla Gazzetta degli Enti locali di oggi – Speciale Trentino-Alto Adige)
I diritti di rogito attribuiti al segretario comunale secondo la normativa regionale sono legittimi. Le norme regionali, infatti, costituiscono adattamento alle peculiarità locali e non incidono neppure sulle finanze statali 

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