La Corte costituzionale, con la sentenza n. 129 depositata ieri, dichiara illegittimo l’art. 16, comma 6, del d.l. 95/2012 nella parte in cui lo Stato prevede la riduzione delle risorse per gli enti locali senza alcuna forma di coinvolgimento con tali enti, ed in assenza di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno.
La questione di illegittimità costituzionale
Il Comune di Lecce era ricorso innanzi al TAR contestando la riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal decreto del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2013, chiedendone l’annullamento. Tale decreto discendeva dalle disposizioni di cui al d.l.95/12 (c.d. spending review bis) ed in particolare dall’art. 16 comma 6, il quale aveva disposto, nella sua originaria versione, la riduzione per gli enti locali di 500 milioni di euro per l’anno 2012, di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Secondo il TAR del Lazio adito, la citata normativa statale violerebbe i precetti costituzionale per le seguenti motivazioni… CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO
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