Secondo la Corte, il legislatore statale può legittimamente ritenere opportuno che il servizio, ora di esclusiva competenza dello sportello unico sia assicurato in termini omogenei su tutto il territorio nazionale, determinando i livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione).
Se dunque il legislatore nazionale ritiene – come ha fatto – che le nuove semplificazioni edilizie siano necessarie per assicurare a tutti il godimento di prestazioni garantite, ecco che per la Consulta la legislazione regionale non può introdurre limitazioni o condizioni che possano appesantire l’esercizio dello ius aedificandi (si vedano le sentenze 322/2009 e 282/2002). Alle Regioni non resta dunque che prendere atto delle nuove disposizioni in materia di formazione dei titoli edilizi.
Discorso solo leggermente diverso va fatto rispetto alla documentazione da allegare a Dia, Scia, comunicazioni e domande in genere. Le amministrazioni sono ora tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in possesso della Pa. Mentre resta fermo che le Regioni e, a maggior ragione, i Comuni non possono stabilire regole differenti rispetto alle modalità di reperimento e messa a disposizione degli allegati progettuali, i regolamenti comunali restano pienamente titolati a stabilire quali atti e rappresentazioni (tavole progettuali, tabelle quantificative, rendering architettonici, relazioni illustrative) debbano essere prodotti o acquisiti. Certo, le richieste non possono mai essere ingiustificatamente onerose o illogiche, nel qual caso l’interessato può rivolgersi al Tar per impugnare le indebite richieste, le norme regolamentari che le prevedessero e l’eventuale diniego del titolo edilizio o l’ordine di fermare i lavori.
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