Chi ha la competenza ad attivare uno swap (contratto derivato, utilizzato nella prassi finanziaria per la gestione del debito dell’Ente) tra il Comune ed un Istituto di credito? La Giunta o il Consiglio? La risposta è stata fornita dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 30 giugno 2017 n. 3174. Secondo i giudici di Palazzo Spada è pacifico che gli swap non siano qualificabili come mutui, ma costituiscano contratti con cui, tra l’altro, possono essere scambiati tassi di interesse sui debiti che da tali operazioni derivano (rectius: flussi monetari relativi a diversi tassi di interesse).
La competenza ad attivare uno swap
Di conseguenza, deve escludersi che i contratti di swap siano riconducibili alla fattispecie delle spese pluriennali di competenza del Consiglio comunale prevista dalla lettera i) dell’art. 42, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000). Come noto, la funzione di tale strumento derivato consiste nella riduzione degli oneri finanziari legati all’indebitamento già contratto e dunque alla diminuzione dei rischio ad essi legato.
Competenza della Giunta comunale o del Consiglio?
Gli swap possono, dunque, rivestire la finalità di ristrutturare il debito, ed in particolare quello avente un orizzonte pluriennale, allineandone le condizioni economiche ai tassi di mercato esistenti, così da ottenere risparmi di spesa e, in particolare per gli enti locali, liberare risorse a carico del bilancio già impegnate. Da questa notazione si evince che le ragioni che conducono alla stipula di questi contratti è addirittura antitetica a quella che presiede all’attribuzione al Consiglio comunale della competenza sulle spese pluriennali ai sensi della lettera i) dell’art. 42, comma 2, del TUEL. Pertanto, in ragione di questa finalità, la conclusione di swap non può essere considerato un atto di assunzione di una spesa pluriennale, ma deve essere qualificato come atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, legittimamente adottabile dalla Giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, del TUEL.
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