Il riferimento normativo
L’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose “non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”.
Il caso
Nel caso di specie, a seguito della scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, è stato adottato dal Tribunale il provvedimento di incandidabilità nei confronti di alcuni soltanto degli amministratori, sul presupposto che, essendosi già svolti due turni elettorali nella Regione, successivamente allo scioglimento del consiglio comunale, non potesse più trovare applicazione la misura di carattere preventivo e sanzionatoria della incandidabilità, prevista dalla legge con esclusivo riferimento “al primo turno elettorale successivo allo scioglimento” stesso.
Questioni interpretative
La Corte è intervenuta su un duplice ordine di problemi. Il primo riguarda l’individuazione di quali siano le elezioni, tra quelle indicate (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali), cui si riferisce la norma nel prevedere l’incandidabilità al primo turno elettorale successivo allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali; il secondo riguarda l’operatività della incandidabilità nel caso in cui il provvedimento che la dichiari in modo definitivo sopraggiunga quando uno o più turni elettorali si siano già tenuti nella regione successivamente allo scioglimento.
La decisione
Sulla prima questione, la Corte ha sottolineato che “l’univo tenore letterale e grammaticale della norma, chiaramente evidenziato dall’utilizzo della congiunzione coordinante «e», solitamente adoperata per esprimere l’unione di due elementi, e non della congiunzione disgiuntiva «o», solitamente usata per esprimere un’alternativa, consente di identificare l’ambito applicativo in relazione a tutte le tornate elettorali indicate, e non in relazione “al primo turno della prima (intesa come una qualsiasi) elezione, tra quelle indicate”. La norma, se ha precisato quali siano le elezioni cui si riferisce l’incandidabilità, cioè quelle regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è perché ha inteso implicitamente ma chiaramente riferirsi a tutte queste elezioni e, quindi, al primo turno di ciascuna di esse, posto che altrimenti si sarebbe limitata a riferire l’incandidabilità al primo turno di una qualsiasi elezione che si svolga nella regione successivamente allo scioglimento dell’ente.
Sulla seconda questione, relativa all’ambito temporale di operatività della misura interdittiva in esame, il problema si pone quando vi sia una distanza temporale tra la data di scioglimento dell’ente e l’adozione del provvedimento definitivo di incandidabilità. In tal caso, è ben possibile che dopo la prima data e prima del provvedimento definitivo di incandidabilità si tengano turni elettorali nell’ambito della Regione, ai quali potrebbero partecipare i medesimi candidati colpiti dalla misura interdittiva divenuta definitiva solo successivamente.
Secondo la Corte, “è ragionevole interpretare la norma nel senso che l’incandidabilità operi quando, come previsto dalla norma, «sia dichiarata con provvedimento definitivo», valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell’ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell’incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività”.
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