La candidatura a sindaco di Milano di Giuseppe Sala: via libera del TAR alle elezioni del 5 giugno

Il TAR Lombardia nona ha accolto il ricorso del M5S e Giuseppe Sala ha potuto così candidarsi alle comunali di Milano. Tanto che andrà al ballottaggio il prossimo 19 giugno

6 Giugno 2016
Modifica zoom
100%

Le votazioni per le amministrative 2016 si sono appena concluse e sappiamo che Giuseppe Sala, candidato sindaco di Milano per il centro-sinistra, vi è stato regolarmente ammesso, tant’è che affronterà al ballotaggio il prossimo 19 giugno l’avversario del centro-destra Stefano Parisi.

Leggi anche: Amministrative: cala l’affluenza, grandi città al ballottaggio

In realtà il Movimento5Stelle aveva ricorso contro i verbali della Commissione elettorale di Milano nella parte in cui avevano ammesso alle elezioni le liste aventi come candidato sindaco Giuseppe Sala, il quale non avrebbe potuto “essere ammesso alla candidatura” “trovandosi in una situazione di incompatibilità con la carica di Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015”, ai sensi dell’art. 60, comma 1, n. 2) del d.lgs. 267/2000. Secondo i ricorrenti il candidato sindaco, nonostante le dimissioni presentate in data 15 gennaio 2016, sarebbe da considerare tutt’ora in carica quale Commissario di Governo e delegato del Governo per Expo Milano 2015, come da d.P.C.M. del 6.5.2013, che non sarebbe stato modificato, revocato o annullato, nella parte in cui prevede la durata dell’incarico fino al 31 dicembre 2016.

La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia-Milano, con la sentenza n. 941 del 2016 (vai alla sentenza massimata), dichiara il ricorso inammissibile, rilevando, in via preliminare, che, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, si versa, nel caso di specie e sotto un profilo astratto, in un’ipotesi di ineleggibilità e non di incandidabilità. L’art. 60 del d.lgs. 267/2000, che viene invocato nel ricorso quale parametro di illegittimità degli atti impugnati, dispone infatti in ordine alle cause di ineleggibilità a sindaco. L’ineleggibilità deve essere tenuta nettamente distinta dall’incandidabilità. Quest’ultima implica l’impossibilità di prendere parte, fin dall’inizio, alla competizione elettorale e conduce alla nullità delle elezioni (si veda quale dato positivo in tal senso le disposizioni di cui al d.lgs. 235/2012), a differenza, invece, dell’ineleggibilità che non invalida l’ammissione della lista e comporta, quale unico effetto, la decadenza del solo candidato, senza ulteriori conseguenze sugli altri esiti del voto. Per questi motivi l’azione, così come proposta, si presenta inammissibile. Al contempo, i giudici evidenziano come la questione circa l’asserita ineleggibilità potrà trovare tutela, successivamente all’espletamento delle elezioni e a seguito della convalida degli eletti, davanti al giudice ordinario.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento