Iva soft per gli enti pubblici

Il decreto del Mineconomia sulle modalità operative relative allo split payment

Italia Oggi
3 Febbraio 2015
Modifica zoom
100%

Adempimenti Iva più leggeri per gli enti pubblici che acquistano beni e servizi nell’ambito di attività commerciali: l’imposta addebitata dai fornitori non dovrà essere pagata cash, ma sarà assolta contabilmente, all’atto della liquidazione periodica, con la possibilità di neutralizzare il debito attraverso l’esercizio della detrazione. È quanto prevede il decreto firmato il 23 gennaio 2015 dal ministro dell’economia e delle finanze, che definisce le modalità e i termini di pagamento dell’Iva dovuta con il meccanismo dello split payment di cui alle nuove disposizioni dell’art. 17-ter, dpr n. 633/72, aggiunto dalla legge n. 190/2014.

I contenuti del decreto, in corso di pubblicazione in G.U., erano stati in parte anticipati dal Mef con una nota del 9 gennaio scorso, che aveva soprattutto tranquillizzato sul fatto che, diversamente da quanto desumibile dalla legge, il nuovo meccanismo non si applica alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2014.

Vediamo più in dettaglio le disposizioni del provvedimento, applicabili, appunto, «alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015» (e, occorre aggiungere, la cui esigibilità dell’Iva si è realizzata da tale data).

Adempimenti dei fornitori. Il citato art. 17-ter stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle Asl, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l’Iva è in ogni caso versata dagli stessi cessionari/committenti, secondo modalità e termini da fissare con dm. Sono escluse dall’applicazione di queste disposizioni:

  • le operazioni per le quali i suddetti enti sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva (es. le operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile)
  • i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta Irpef (sia a titolo di acconto che di imposta).

Il meccanismo speciale non impatta sulle modalità di fatturazione delle operazioni da parte dei fornitori, salva la necessità di fare riferimento al meccanismo stesso; al riguardo, l’art. 2 del decreto conferma che i fornitori emettono la fattura di cui all’art. 21 del dpr n. 633/72 con l’annotazione «scissione dei pagamenti». Anche la registrazione delle fatture emesse nei registri Iva va effettuata normalmente, ovviamente senza computare l’imposta a debito nella liquidazione periodica, dato che il pagamento del tributo sarà effettuato dall’ente destinatario. Come previsto dalla legge, il decreto stabilisce che i fornitori che effettuano operazioni in regime di «split payment» hanno diritto di precedenza nel rimborso del credito Iva, fino a concorrenza dell’importo dell’imposta applicata su dette operazioni, nel rispetto del presupposto dell’aliquota media (al riguardo, si ricorda che la legge prevede che le operazioni in esame concorrono al predetto presupposto). La disposizione ha effetto a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015. Il diritto al rimborso prioritario è comunque subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 2 del dm 22 marzo 2007 (tre anni di attività, eccedenza rimborsabile superiore a determinate soglie).

Modalità di versamento da parte degli enti pubblici. Il versamento dell’Iva dovrà essere effettuato dagli enti cessionari/committenti, senza possibilità di compensazione orizzontale, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile (tale condizione si realizza al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore o, su opzione dell’ente, al ricevimento della fattura se precedente). Gli enti potranno scegliere se effettuare, entro il suddetto termine, un versamento cumulativo mensile, oppure distinti versamenti dell’imposta divenuta esigibile in ciascun giorno del mese, oppure per ciascuna fattura. Per il versamento, gli enti titolari di conti presso la banca d’Italia utilizzano il mod. «F24 enti pubblici», gli enti autorizzati a tenere un conto presso banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate la delega unificata mod. F24 normale, mentre gli altri enti verseranno direttamente sul capitolo di bilancio 1203. Sarà istituito un codice tributo per i primi due casi e un articolo per il terzo.

Enti soggetti passivi. La novità principale del decreto è la previsione secondo cui gli enti soggetti passivi Iva che effettuano acquisti nell’esercizio di attività commerciali, annotano le fatture d’acquisto ai sensi degli artt. 23 o 24 del dpr n. 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tal caso, l’Iva dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre. In sostanza, l’imposta sarà assolta mediante iscrizione contabile (come avviene con il reverse charge), con possibilità di neutralizzare il debito esercitando, se spettante, la detrazione. Alla luce di questa previsione, si spiega quindi la facoltà, che l’art. 3 del decreto accorda agli enti cessionari/committenti, di anticipare l’esigibilità dell’imposta (e di conseguenza la nascita del diritto alla detrazione) al ricevimento della fattura.

Inversione contabile. Il meccanismo dello «split payment» non si applica nei casi in cui l’ente cessionario/committente rivesta la qualifica di debitore dell’Iva secondo le disposizioni in materia: operazioni soggette a inversione contabile, acquisti intracomunitari, acquisti da fornitori esteri. In tali casi, l’assolvimento dell’imposta rimane disciplinata dalle pertinenti disposizioni del dpr n. 633/72 e del dl n. 331/93.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento