Iva ritoccata a misura d’Europa

Dal senato via definitivo alla Comunitaria 2010. Due mesi per l’entrata in vigore delle novità

Italia Oggi
1 Dicembre 2011
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In porto il recepimento delle direttive Ue in materia di Iva. Il senato ha infatti definitivamente approvato ieri il disegno di legge comunitaria 2010, che apporta, tra l’altro, modifiche non marginali alla normativa nazionale dell’Iva. Le novità riguardano, in particolare, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri, l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri, i criteri per il rimborso infrannuale dell’imposta , la territorialità delle cessioni di calore e freddo tramite reti di distribuzione, la disciplina delle agevolazioni in base ai trattati internazionali, il regime di non imponibilità delle operazioni del settore aero-navale. A parte quest’ultimo punto, le novità scatteranno dopo sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nella G.U.
Prestazioni di servizi scambiate con l’estero. In adeguamento alla direttiva 117/2008, le prestazioni c.d. generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore. Confermata la previsione secondo cui, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, le prestazioni in esame si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione. Il nuovo criterio specifico, valido sia per i servizi resi che per quelli ricevuti, si applicherà alle prestazioni scambiate con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia all’interno che all’esterno dell’Ue, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori comunitari. Viene inoltre previsto che per le prestazioni di servizi generiche acquisite presso fornitori comunitari, il committente soggetto passivo nazionale, tenuto ad applicare l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile, dovrà integrare la fattura ricevuta dal fornitore (non dovrà quindi formare l’autofattura). A parte l’aspetto materiale, sul quale l’agenzia delle entrate si era già espressa consentendo in via interpretativa la possibilità dell’integrazione in luogo dell’autofatturazione, la nuova norma dichiara applicabili le disposizioni degli art. 46 e 47 del dl 331/93, che dettano una tempistica particolare in ordine all’assolvimento degli obblighi da parte del committente nazionale.
Estensione del rimborso infrannuale. Sono state ampliate le ipotesi di legittimazione della richiesta di rimborso (o di compensazione) del credito Iva trimestrale. Potranno infatti accedere al rimborso infrannuale, oltre ai soggetti già ammessi dalla norma vigente, anche i contribuenti che effettuano, nei confronti di soggetti passivi esteri, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni
  • prestazioni di servizi di cui all’art. 19, c. 3, lett. a-bis) del dpr 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extracomunitari, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Ue).

Importazioni in sospensione d’Iva. Possono essere effettuate qualora i beni importati siano destinati a proseguire verso un altro stato Ue. Nel riformulare la previsione dell’art. 67 del dpr 633/72, introdotta la possibilità che i beni, nel territorio nazionale, siano sottoposti a manipolazioni ex all. 72 al regolamento n. 2454/93, previa autorizzazione doganale. Sotto l’aspetto procedurale, inoltre, allo scopo di assicurare la tassazione a destinazione, viene previsto che per fruire della sospensione dell’Iva l’importatore dovrà fornire non soltanto il proprio numero di partita Iva, ma anche il numero di identificazione Iva attribuito al soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro. Per una maggiore efficacia dei controlli sull’Iva all’importazione, con provvedimento dell’agenzia delle entrate e dell’agenzia delle dogane saranno stabilite le modalità per l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra le due amministrazioni.
Cessioni di gas, calore e freddo. Vengono recepite le disposizioni della direttiva n. 162 del 2009, concernenti modifiche in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti. Sono loro estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

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