La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno
Di fatto la Corte Costituzionale ha bocciato il ballottaggio previsto dall’Italicum, la legge elettorale al momento in vigore alla Camera, e ha modificato il meccanismo delle pluricandidature, che consentivano ai capilista di presentarsi in più di un collegio e scegliere successivamente dove essere eletti. Ha invece mantenuto il premio di maggioranza, che garantisce il 55% dei seggi alla lista che raggiunge la soglia del 40%.
>> Per approfondire il tema è disponibile la Nota breve elaborata dal Servizio Studi del Senato sulla sentenza della Consulta.
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