Anche il presidente e i consiglieri di amministrazione di organi strumentali di enti locali, quali le Istituzioni, se non già previsto, da oggi non possono ricevere alcun compenso per la carica rivestita. Infatti, posto che l’articolo 6, comma 2 della manovra correttiva dei conti pubblici, con il quale si intende perseguire un obiettivo di riduzione della spesa pubblica, dispone che tale carica sia onorifica, appare chiaro che deve ritenersi gratuita la partecipazione a tutti gli organi delle Istituzioni, che rappresentano semplicemente una formula organizzatoria dall’ente locale. Lo ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, nel testo del parere n. 10/2011, con la quale ha fatto luce sulla portata delle disposizioni contenute nel citato articolo 6, comma 2 del dl n. 78/2010. Rispondendo a un quesito posto dal comune di Correggio (Re), la Corte ha rilevato che la norma in esame dispone che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. La carica, infatti, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e se siano già previsti i gettoni di presenza, questi non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La Corte ha rilevato che l’ambito applicativo delle citate disposizioni è costituito da tutti gli enti con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione che ricevono, non una tantum, contributi a carico delle finanze pubbliche (cfr. circolare n. 40/2010 della Ragioneria generale dello stato). Sulla base di tale interpretazione, l’Istituzione, che è un organismo strumentale dell’ente locale, privo di una propria personalità giuridica e dotato di autonomia gestionale ai sensi dell’art. 114 Tuel, «dovrebbe ritenersi escluso dall’ambito applicativo della norma». Ma, secondo la Corte ciò non è condivisibile «in relazione alla finalità della norma, che è quella di perseguire un contenimento della spesa pubblica». Infatti, se la carica di organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico di finanze pubbliche è onorifica, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del dl 78/2010, deve ragionevolmente ritenersi gratuita anche la partecipazione a tutti gli organi delle Istituzioni, che rappresentano semplicemente una formula organizzatoria dal-l’ente locale.
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