Interventi coordinati sulle infrastrutture a rischio

Energia e trasporti, varato il dlgs

Il Sole 24 Ore
12 Aprile 2011
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Entro un anno saranno individuate le infrastrutture «critiche» che, a servizio della popolazione nei settori dell’energia e dei trasporti, possono essere danneggiate o distrutte da eventi esterni; lo scopo è quello di coordinare tutti gli enti competenti al fine di mitigare le conseguenze dannose per la popolazione e garantire la qualità dei servizi. È quanto prevede il decreto legislativo che dà attuazione (in ritardo essendo oltre il termine del 12 gennaio 2011) alla direttiva 2008/114/Ce relativa all’individuazione e alla designazione delle cosiddette «infrastrutture critiche europee». Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri del 7 aprile riguarderà sia infrastrutture che si trovano in territorio nazionale, sia infrastrutture situate nel territorio di altri stati membri dell’Unione europea, e che l’Italia ha interesse a far designare Ice (Infrastrutture critiche europee). I settori interessati sono quelli dell’energia (elettricità, petrolio, gas) e dei trasporti (trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto aereo, vie di navigazione interna, trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti). Il decreto, nel recepire la direttiva 114, mutua l’approccio finalizzato soprattutto alla valutazione di impatto del disservizio causato alla popolazione dal guasto (si pensi al black out del 28 settembre 2003) o dalla distruzione dell’opera, sia con riferimento all’escalation dell’evento rispetto al settore in cui si inserisce l’infrastruttura, sia con riguardo al cosiddetto «effetto domino» sul resto delle attività del Paese. Il decreto recepisce le nozioni di Infrastruttura critica (Ic) e di Infrastruttura critica europea (Ice): la prima è quella «essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni»; la seconda è quella ubicata in paesi Ue «il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri». A decidere quali infrastrutture devono essere classificate Ice, entro un anno, sarà il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (Nisp) con il supporto di una struttura tecnica (la c.d. «struttura responsabile») che sarà individuata con Dpcm e che dovrà curare i rapporti con la Commissione europea e ogni informazione con i soggetti coinvolti. Oltre a definire le direttive interministeriali sui parametri integrativi di protezione, il Nisp dovrà effettuare una valutazione, entro un anno dalla designazione di un’Ice, delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l’Ice designata e, ogni due anni, elaborare i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un’Ice designata. Per ogni ice sarà elaborato, nel rispetto dei parametri riportati nell’Allegato B al decreto, un Piano di sicurezza dell’operatore (Pso), in cui sono identificati gli elementi che compongono l’infrastruttura critica evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti, ovvero quelle in via di applicazione. L’operatore di una Ice designata, nel termine di 30 giorni dalla designazione, comunichi al prefetto competente, al proprietario e alla struttura responsabile, il nominativo di un funzionario designato quale «punto di contatto» in materia di sicurezza, anche per i paesi europei. Viene anche chiarito che la definizione di Ice non comporta che per l’infrastruttura così qualificata si applichino deroghe alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici.

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