Individuazione sostituti dei titolari di posizione organizzativa

Il parere del Servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione al dubbio applicativo sollevato da un Comune

7 Settembre 2017
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Il Servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia dà una risposta di grande utilità ad un quesito posto da un Comune in materia di individuazione dei sostituti dei titolari di posizione organizzativa. Ecco di seguito il quesito integrale con risposta annessa.

Il consigliere comunale di minoranza ha chiesto un parere in ordine a due distinte questioni, concernenti l’organo/soggetto competente ad individuare i dipendenti che sostituiscono i titolari di posizione organizzativa, all’interno dell’Ente, e la competenza ad individuare il funzionario legittimato alla rappresentanza in giudizio del Comune stesso. Nello specifico il consigliere manifesta perplessità in ordine alla competenza in materia della Giunta comunale.
Per quanto concerne la problematica connessa al soggetto competente a individuare i sostituti dei titolari di posizione organizzativa, si osserva che l’art. 42, comma 1, del CCRL del 7 dicembre 2006, in linea con quanto disposto dal legislatore statale all’art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, prevede che, negli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del sindaco.
Pertanto, pur rinviando alle norme di dettaglio stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, si ritiene che, come avviene per la nomina dei titolari delle singole posizioni organizzative, anche la nomina dei funzionari sostituti dei medesimi, in caso di assenza o temporaneo impedimento, risulti di competenza del Sindaco.

Alla Giunta comunale è infatti attribuita di contro la competenza ad adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a definire in generale l’assetto organizzativo dell’Ente, mediante l’articolazione delle aree di attività e correlata istituzione e pesatura delle singole posizioni organizzative ritenute necessarie per un’ ottimale gestione.
Potrebbe conseguentemente rientrare nelle competenze della Giunta solo la scelta e previsione, in via generale e regolamentare, di provvedere, qualora necessario, alla sostituzione di un titolare di posizione organizzativa tramite ricorso a dipendente assegnato a diversa struttura, trattandosi, in quel caso, di soluzione strategica adottata a livello organizzativo.
Per quanto concerne la questione relativa alla rappresentanza in giudizio, si rappresenta che tale tema è stato oggetto di rilevante attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa e di legittimità a seguito della riforma dell’ordinamento degli enti locali, avvenuta con il d.lgs. 267/2000.

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