Incompatibilità del presidente della Commissione di Concorso

Il parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia

13 Dicembre 2016
Modifica zoom
100%
Riveste ampio rilievo il parere rilasciato il 7 dicembre 2016 dal Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia (prot. 12251) in materia di incompatibilità del presidente della Commissione di Concorso.

L’oggetto del parere è: “Azienda pubblica servizi alla persona. Presidenza commissione selezione incarico di Direttore generale”, mentre la massima è la seguente: “Qualora un soggetto sia chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di una commissione di concorso e partecipi, in qualità di aspirante, alla procedura medesima, si verifica l’esistenza di quella comunanza di interessi idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, c.p.c. (ricusazione). Pertanto, è necessario procedere alla sostituzione del Presidente stesso, in quanto palesemente incompatibile”.

>> Consulta il parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia 7 dicembre 2016.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento