Come si può leggere in sede di abstract “l’art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL, dispone una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente ed indirettamente in appalti nell’interesse del Comune. Risulta rilevante l’affidamento della gestione dei servizi socio–assistenziali del Comune ad una fondazione nel cui consiglio di amministrazione il consigliere comunale riveste il ruolo di presidente. L’assenza di finalità di lucro dell’attività svolta dalla fondazione non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di incompatibilità. Il comma 2 dell’art. 63 esclude l’applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte in pubblici registri”.
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