Incognita nullità sui doppi incarichi

Partecipate. Gli effetti del parere Anac

Il Sole 24 Ore
4 Maggio 2015
Modifica zoom
100%

Il parere su Sapna, azienda dei rifiuti della Città metropolitana di Napoli anticipa l’orientamento n. 11/2015 dell’Anac, in corso di pubblicazione, che in sostanza vieta i doppi incarichi nelle società partecipate (si veda Il Sole 24 Ore del 27 aprile). 

L’Autorità, su richiesta del presidente del collegio sindacale della società in questione, ha statuito che un amministratore con deleghe di un’azienda locale dei rifiuti non può diventare anche amministratore delegato di un’altra azienda dei rifiuti. Per questa inconferibilità sono state comminate le sanzioni (tra cui lo stop trimestrale alla possibilità di conferire incarichi) al sindaco della Città metropolitana.

Ci si interroga quindi sul destino dei numerosi doppi incarichi che esistono oggi nelle partecipate, anche se occorre ricordare che, stando al Dlgs 39/2013, le situazioni di inconferibilità riguardano solo gli incarichi di presidente e di amministratore con deleghe di gestione diretta, e quindi non tutti i consiglieri di amministrazione e neppure tutti i presidenti di società (questo in base all’articolo 1, comma 2, lettera l).

Resta il fatto che, proprio come è accaduto nel caso di Napoli, l’inconferibilità non ammette paracaduti o scadenze, e ha decorrenza a valere dall’entrata in vigore del Dlgs 39/2013 (4 maggio 2013). È quindi legittimo domandarsi se anche nelle fattispecie analoghe a quella di cui si parla debba valere l’orientamento in questione, che va oggettivamente ben al di là del testo della norma, e se quindi si debba parlare di inconferibilità, di nullità degli atti e di sanzioni da applicare ai vari sindaci e presidenti di provincia autori di nomine del genere a partire dal maggio del 2013.

C’è da chiedersi, ancora, cosa succede nei gruppi aziendali, dove prima del Dlgs 39/2013 era considerato normale, e anzi virtuoso, avere consigli di amministrazione ove sedesse il presidente e l’amministratore delegato, come pure per chi avesse incarichi di dirigente nella capogruppo. Nel caso dei dirigenti è già il tenore letterale della norma a orientarsi verso un divieto, anche se il risultato è paradossale perché rende più complessa la gestione del gruppo, moltiplicando i soggetti che assumono decisioni, con il rischio di inefficienze e costi aggiuntivi. Nel caso degli amministratori di società, invece, non è appunto prevista nessuna incompatibilità in merito.

La norma, comunque, classificava queste situazioni, sempre limitatamente ai consiglieri con deleghe di gestione diretta, quali «incompatibilità» e non «inconferibilità». Quindi, in sede di prima applicazione del decreto, la modifica introdotta con l’articolo 29-ter del Dl 69/2013 ha consentito a chi si trovasse in situazione di incompatibilità sopraggiunta di restare al proprio posto fino alla scadenza del mandato. 

Diverso però è introdurre una “nuova” ipotesi di inconferibilità, in autorevole via interpretativa. Cosa accade adesso? Sono nulli gli atti dal 2013 ad oggi? Anac farebbe bene a spiegarsi, visto che da partendo da un parere rivolto a un caso singolo ha deciso di arrivare a un orientamento pubblico.

Si noti, peraltro, che se l’esempio nell’orientamento riguarda le società degli enti locali, in verità l’articolo 7 a cui si fa riferimento ha un ambito di applicazione più ampio, e può creare problemi nelle situazioni più varie, che andranno valutate. Può, ad esempio, un sindaco assumere la presidenza di un’associazione o di una fondazione, se questo comporta funzioni di gestione diretta, anche se in certi casi questo è previsto dallo statuto degli stessi organismi?

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento